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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17534/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere la declaratoria di inadempimento di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile e, in sede di legittimità, censuravano la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda ritenendola prescritta. Con il primo motivo deducevano ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di prescrizione fosse stata accolta nonostante non fosse stata ritualmente proposta, oppure che fosse stata prospettata in modo incompatibile con le difese svolte. Con il secondo motivo lamentavano omessa pronuncia e comunque errata applicazione della disciplina della prescrizione, invocando l'interruzione e/o sospensione del termine ex artt. 2941 n. 8 e 2944 c.c., perché, dopo un atto di alienazione del bene a terzi e un successivo giudizio volto a farne dichiarare la nullità per simulazione assoluta, l'immobile era rimasto non aggredibile fino al passaggio in giudicato di quella decisione; pertanto il termine prescrizionale per l'azione ex art. 2932 c.c. avrebbe dovuto decorrere solo da quel momento. In sostanza, la tesi dei ricorrenti era che la prescrizione non potesse essere fatta decorrere per il periodo in cui l'adempimento del preliminare era giuridicamente impossibile a causa dell'atto simulato di disposizione del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda attenendosi al principio secondo cui, nel valutare l'eccezione di prescrizione, il giudice deve individuare il fatto costitutivo allegato dalla parte che la solleva e non può fondare la decisione su fatti diversi; inoltre, ai fini della decorrenza della prescrizione, la declaratoria di simulazione assoluta dell'atto di alienazione del bene rileva in modo tale da impedire il decorso del termine per il periodo in cui l'immobile era sottratto alla possibilità di esecuzione specifica del preliminare. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda o dell'eccezione effettivamente proposta; la parte lamentava ultrapetizione e omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio denunciato è stato qualificato come error in procedendo e nullità della sentenza.

  • art. 2932 c.c.

    L'azione di esecuzione in forma specifica del preliminare presuppone che il bene sia trasferibile; nel caso concreto era divenuta impossibile finché l'immobile risultava alienato a terzi sulla base dell'atto poi contestato.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione richiede che il diritto possa essere fatto valere; il debitore che eccepisce la prescrizione deve allegare e provare il fatto che fa iniziare il termine.

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    Il periodo di prescrizione non decorre quando il debitore occulta dolosamente il debito o la situazione impeditiva dell'esercizio del diritto; la Corte ha esteso il ragionamento alla simulazione assoluta dell'atto di alienazione.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti quale causa di interruzione della prescrizione, ma non è oggetto di autonoma statuizione decisiva nel testo riportato.

  • art. 1422 c.c.

    L'azione di simulazione assoluta è imprescrittibile perché diretta all'accertamento della nullità del negozio apparente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza camerale.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione estintiva, l'eccezione deve fondarsi sul fatto costitutivo allegato dalla parte che la solleva, e il giudice non può accoglierla sulla base di un fatto diverso o non adeguatamente chiarito.
  • La parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di allegare e provare il fatto che rende il diritto esercitabile e da cui decorre il termine prescrizionale.
  • Se l'esercizio dell'azione di esecuzione specifica del preliminare è impedito da un atto di disposizione del bene che ne sottrae la disponibilità, il termine di prescrizione non può essere fatto decorrere per il periodo in cui tale impedimento permane.
  • La declaratoria di simulazione assoluta di un atto di alienazione, in quanto diretta a far emergere la nullità del negozio apparente e un occultamento doloso della situazione patrimoniale, può incidere sulla decorrenza della prescrizione dell'azione sostanziale collegata al bene.
  • L'imprescrittibilità dell'azione di simulazione assoluta rileva anche come presupposto logico-giuridico per consentire successivamente l'esercizio dell'azione di adempimento o di esecuzione specifica del preliminare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareInadempimentoMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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