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Sentenza

Sentenza n. 5661/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 322 del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione della Città Metropolitana di Milano di aggiudicazione a Pronto Strade S.r.l. della concessione del servizio di ripristino della sicurezza e della viabilità dopo incidenti stradali nella zona ovest; in appello era contestata anche la sentenza del TAR Lombardia n. 322 del 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Sicurezza e Ambiente aveva impugnato l’aggiudicazione della concessione, contestando anzitutto il criterio n. 9 della lettera d’invito, relativo alle «Ulteriori proposte migliorative», che attribuiva fino a 10 punti secondo la libera valutazione della commissione, senza predeterminare né i contenuti delle migliorie valutabili né parametri di giudizio. Aveva inoltre dedotto la mancata applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e chiesto il rinnovo della procedura e l’inefficacia o il subentro nel contratto. Il TAR aveva accolto la censura sul criterio n. 9, respinto quella sui CAM e disposto solo una rinnovazione parziale della gara, senza pronunciarsi sull’inefficacia del contratto. Pronto Strade, con appello principale, ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata prova delle concrete possibilità di aggiudicazione e, nel merito, che la natura delle migliorie giustificasse la libertà dei concorrenti di formulare proposte non previamente individuabili e l’ampia valutazione della commissione. Sicurezza e Ambiente, con appello incidentale, ha contestato il rigetto della censura sui CAM e, soprattutto, la mancata rinnovazione integrale della procedura e la mancata declaratoria di inefficacia del contratto, poiché l’illegittimità riguardava un criterio di attribuzione del punteggio e imponeva la riformulazione delle offerte.

La decisione

L’appello principale di Pronto Strade è respinto. È respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado: il concorrente ha interesse alla riedizione della gara emendata dai vizi senza dover dimostrare di avere avuto concrete chance di aggiudicazione in una procedura viziata; il deposito delle offerte tecniche era inconferente rispetto alla censura sul criterio n. 9. Nel merito, è confermata l’illegittimità del criterio, che non chiariva quali proposte fossero valutabili né definiva il metro di valutazione. La commissione aveva attribuito punteggi numerici senza parametri predeterminati né adeguata giustificazione; il criterio consentiva una discrezionalità sconfinante nell’arbitrio, precludeva la ricostruzione dell’iter valutativo e rendeva impossibile il sindacato giurisdizionale, violando trasparenza e concorrenza. È accolto l’appello incidentale limitatamente alla necessità di rinnovare integralmente la procedura: l’annullamento del criterio di valutazione richiede la riformulazione delle offerte sulla base di una lex specialis legittima, con ripartenza dal segmento iniziale e pubblicazione di un nuovo bando, poiché i concorrenti non avevano potuto predisporre offerte consapevoli. È quindi dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato, oltre all’annullamento dell’aggiudicazione. La censura incidentale sui CAM e le ulteriori censure sono assorbite. Pronto Strade è condannata a rifondere a Sicurezza e Ambiente le spese del doppio grado, liquidate in 5.000 euro oltre oneri di legge; spese compensate con la Città Metropolitana.

Norme richiamate

  • art. 185 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente in primo grado aveva dedotto con il primo motivo di ricorso l’illegittimità, per violazione dell’art. 185 d.lgs. n. 36 del 2023, dell’art. 1.3.1 della lettera di invito nella parte in cui prevede il criterio di valutazione n. 9 dell’offerta denominato “Ulteriori proposte migliorative” del valore massimo di 10 punti, da attribuire “a seguito di libera valutazione della commissione”.

    La decisione richiama la disposizione nell’esposizione della censura, ma non sviluppa una specifica interpretazione dell’art. 185; la ratio accolta è formulata in termini di trasparenza, concorrenza e predeterminazione dei criteri di valutazione.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Un simile operato della commissione non è consentito in quanto viola i principi di trasparenza e di concorrenza oltre il diritto di difesa del concorrente. Ne consegue che la lettera di invito nella parte in cui contiene il criterio di valutazione discrezionale denominato “Ulteriori proposte migliorative” per violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e in particolare dei principi di trasparenza e concorrenza è illegittima e di conseguenza vizia, per illegittima in via derivata, l’aggiudicazione.

    I principi di trasparenza e concorrenza impongono che i criteri di valutazione siano sufficientemente predeterminati da rendere comprensibili gli elementi valutabili e il metro di giudizio; la loro violazione rende illegittimo il criterio di gara e, in via derivata, l’aggiudicazione.

  • art. 122 c.p.a.

    Non si condivide la suddetta statuizione nella parte in cui afferma che la procedura va rinnovata in parte, atteso che il vizio rilevato nella specie concerne un criterio di attribuzione del punteggio, il che comporta l’esigenza di riformulare le offerte in ragione della riedizione dei criteri di valutazione da parte della stazione appaltante.

    Quando il vizio investe un criterio di attribuzione del punteggio che ha inciso sulla possibilità di formulare offerte consapevoli, la rinnovazione non può limitarsi alla valutazione: occorre riformulare la disciplina di gara e consentire la presentazione di nuove offerte; all’annullamento dell’intera procedura consegue, nel caso deciso, l’inefficacia del contratto.

  • art. 120 c.p.a.

    Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.

    La disposizione è menzionata nell’intestazione processuale, ma il testo non le associa una specifica interpretazione o applicazione.

Massime di principio

  • L’interesse del concorrente a impugnare una gara per ottenerne la riedizione, in ragione di vizi della lex specialis, non è subordinato alla prova che egli avrebbe avuto concrete possibilità di aggiudicarsi la procedura viziata.
  • Un criterio di valutazione delle offerte che attribuisce punteggi per proposte migliorative deve indicare in modo sufficientemente trasparente quali elementi siano valutabili e secondo quale metro di giudizio. La mera attribuzione di punteggi numerici, senza parametri predeterminati o adeguata giustificazione, può determinare una discrezionalità sconfinante nell’arbitrio e impedire il sindacato giurisdizionale.
  • Quando l’illegittimità della lex specialis riguarda un criterio di attribuzione del punteggio e impedisce ai concorrenti di predisporre offerte consapevoli, la procedura deve essere rinnovata dal segmento iniziale interessato, con una disciplina di gara legittima e la possibilità di riformulare le offerte; nel caso deciso, l’annullamento dell’intera procedura ha comportato anche l’inefficacia del contratto stipulato.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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