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Sentenza

Sentenza n. 5476/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 03434/2021, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202110867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione di tre corpi di fabbrica, muri di recinzione e varchi di accesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado con un unico articolato motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 33, 34, 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, omessa pronuncia, violazione del giusto procedimento, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e degli artt. 3 e 97 Cost. In particolare, hanno sostenuto: che la demolizione integrale fosse sproporzionata, dovendosi salvaguardare le parti conformi al permesso di costruire e ordinare il ripristino ai sensi dell'art. 33, anziché applicare l'art. 31; che l'ordinanza non individuasse adeguatamente la normativa violata, le opere abusive, l'area di sedime e le ragioni dell'esclusione delle sanzioni pecuniarie; che l'amministrazione avrebbe dovuto motivare sull'interesse pubblico, in ragione dell'affidamento maturato; che muri di recinzione e varchi di accesso fossero opere pertinenziali soggette a titoli edilizi minori e non a permesso di costruire; che la presentazione, o anche l'intenzione di presentare, un'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 avrebbe privato di efficacia l'ordine di demolizione. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e ha sostenuto l'infondatezza delle censure.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, prescindendo dall'esame delle eccezioni processuali del Comune perché le censure erano comunque infondate. Ha ritenuto adeguata la motivazione per relationem dell'ordinanza di demolizione, mediante il rinvio al verbale di sequestro e alla relazione tecnica comunale, che descrivevano puntualmente gli abusi. I tre corpi di fabbrica sono stati qualificati come opere in totale difformità dal permesso di costruire, poiché risultavano radicalmente diversi dal progetto sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello funzionale: erano stati realizzati più piani abitabili, maggiori superfici e plurime unità abitative, con trasformazione della destinazione d'uso da fabbricati rurali a civili abitazioni. È stata quindi ritenuta corretta l'applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Anche muri di recinzione e varchi sono stati legittimamente considerati unitariamente con le altre opere, trattandosi di opere non rappresentate nel progetto o realizzate in numero superiore a quello autorizzato e comunque assentite dal medesimo permesso di costruire. Il Collegio ha escluso la necessità di una specifica motivazione sull'interesse pubblico o sull'affidamento, poiché l'ordine di demolizione è un provvedimento vincolato e il decorso del tempo non rende rilevante l'affidamento del proprietario o del trasgressore. Ha inoltre precisato che l'eventuale successiva presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 non incide sulla legittimità dell'ordine, potendo eventualmente incidere soltanto sui suoi effetti se l'istanza fosse accolta; nel caso concreto, peraltro, era stata prospettata soltanto l'intenzione di presentarla. Gli appellanti sono stati condannati in solido alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile

    La totale difformità ricorre quando l'organismo edilizio realizzato è integralmente diverso da quello assentito per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o funzionali, oppure quando i volumi eccedenti costituiscono un organismo autonomamente rilevante e utilizzabile. La norma è stata ritenuta applicabile ai tre corpi di fabbrica radicalmente diversi dal progetto.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Non è applicabile quando le opere non costituiscono una mera difformità parziale, ma risultano integralmente diverse dal titolo edilizio.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La disciplina degli interventi eseguiti in parziale difformità non opera quando la difformità è totale e riguarda sia la conformazione strutturale sia la destinazione funzionale dell'organismo edilizio.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L'eventuale successiva presentazione di un'istanza di accertamento di conformità non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione, ma può eventualmente incidere sui suoi effetti ove l'istanza sia accolta; la mera intenzione di presentarla è irrilevante.

  • art. 7 l. 241/1990

    La natura vincolata dell'ordine di demolizione rende non decisiva, ai fini dell'annullamento, la deduzione di violazioni procedimentali relative alla partecipazione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Le violazioni procedimentali non determinano l'annullabilità dell'atto vincolato quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • La totale difformità dal permesso di costruire sussiste quando l'opera realizzata è radicalmente diversa da quella assentita per caratteristiche strutturali, planovolumetriche o funzionali, anche in ragione del mutamento della destinazione d'uso e della realizzazione di organismi edilizi autonomamente utilizzabili; in tale ipotesi è applicabile l'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, non la disciplina della parziale difformità.
  • Nella repressione degli abusi edilizi l'amministrazione deve valutare unitariamente le opere realizzate, senza scomporle atomisticamente per applicare a singoli elementi un regime edilizio meno rigoroso, quando tali opere siano funzionalmente e provvedimentalmente collegate al complesso abusivo.
  • L'ordine di demolizione è un provvedimento vincolato e, per la sua legittimità, non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale né una ponderazione dell'affidamento del privato, anche quando sia trascorso un considerevole periodo dalla realizzazione dell'abuso.
  • La motivazione dell'ordine di demolizione può essere resa per relationem mediante il rinvio a verbali e relazioni tecniche richiamati nell'atto, purché tali documenti descrivano in modo sufficientemente puntuale le opere abusive e la loro difformità dal titolo edilizio.
  • La successiva presentazione di un'istanza di accertamento di conformità non rende illegittimo l'ordine di demolizione già adottato; se accolta, può incidere sugli effetti dell'ordine, mentre la mera intenzione di presentare l'istanza è priva di rilevanza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoria

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