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Sentenza

Sentenza n. 1225/2025 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento: - della determinazione n. 124 del 20.11.2023 emessa dal Responsabile dell’Area P.O. Edilizia Privata – Urbanistica – Demanio – Patrimonio del Comune di Capaccio Paestum di “aggiudica definitiva”; - della determinazione n. 2403 del 7.11.2023 con la quale il Responsabile dell’Area P.O. Edilizia Privata – Urbanistica – Demanio – Patrimonio del Comune di Capaccio Paestum ha approvato il verbale n. 4 del 7.11.2023, prot. n. 45397 del 7.11.2023, con approvazione della graduatoria definitiva, nella parte in cui i lotti di interesse del ricorrente sono stati assegnati ai controinteressati; - del verbale n. 4 del 7.11.2023, prot. n. 45397 del 7.11.2023, con il quale la Commissione esaminatrice ha definitivamente assegnato i lotti di interesse del ricorrente ai controinteressati; - di ogni atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi compresi per quanto di interesse e di ragione: la determina dirigenziale n. 93 del 6.9.2023 di approvazione della graduatoria degli aggiudicatari nella parte in cui il lotto di interesse è stato assegnato alla Società controinteressata; il verbale n. 2 del 5.9.2023, prot. n. 36288/2023, della Commissione esaminatrice; la determina dirigenziale n. 90 del 31.8.2023, reg. gen. n. 1876/2023, di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse alla procedura di alienazione, per quanto di interesse; il verbale n. 1 del 31.8.2023, prot. n. 35595/2023, di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse alla procedura di alienazione, per quanto di interesse; la determina dirigenziale n. 87 del 21.8.2023 di nomina della commissione esaminatrice.

Giustizia amministrativa202400101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di approvazione della graduatoria definitiva e di aggiudicazione definitiva dei lotti 20 e 26 nell’asta pubblica per l’alienazione di immobili comunali, con mancato riconoscimento al ricorrente del diritto di prelazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti di gara che hanno assegnato i lotti 20 e 26 ad altri, deducendo violazione di legge, della disciplina regionale e comunale, del regolamento comunale e della lex specialis, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, di motivazione e d’istruttoria, travisamento, ingiustizia manifesta, sviamento e illogicità. Ha sostenuto che il Comune non avesse considerato una comunicazione del padre, inviata in risposta a una richiesta dell’ERSAC, con cui era stata manifestata la volontà di acquistare l’immobile, né una propria istanza del 26 aprile 2021; tali atti avrebbero documentato la preesistenza del rapporto con l’ente e la tempestiva richiesta di regolarizzazione o acquisizione, fondando la prelazione prevista dall’avviso anche per occupanti titolari di contratto scaduto che avessero presentato in passato formale richiesta all’ente proprietario. Ha inoltre contestato l’insufficienza della motivazione sulla documentazione prodotta e la conclusione della vendita senza la previa verifica dei rapporti e delle istanze pendenti, che sarebbe stata richiesta dalla deliberazione consiliare n. 16/2023. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza, sostenendo che il ricorrente fosse detentore sine titulo, che l’istanza del padre non fosse riferibile con certezza agli immobili né fosse stata accompagnata da una richiesta di subentro, e che l’istanza del 2021 non fosse quella storicamente presentata all’ERSAC richiesta dalla lex specialis. Ha inoltre dedotto che la prelazione era soggetta a interpretazione rigorosa e che il ricorrente non aveva impugnato il bando.

La decisione

Il TAR ha rilevato d’ufficio la questione di giurisdizione, assegnando alle parti un termine per interloquire ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure sulla documentazione, sui presupposti della prelazione, sulla motivazione e sulla procedura di alienazione. La controversia riguarda infatti la sussistenza dei presupposti per l’esercizio della prelazione, qualificata come diritto soggettivo potestativo che non è degradato o affievolito dagli atti della procedura amministrativa; la cognizione spetta pertanto al giudice ordinario. Ha indicato tale giudice come munito di giurisdizione e assegnato i termini dell’art. 11 c.p.a. per la riproposizione della causa. Spese compensate in ragione della natura processuale della decisione e del rilievo officioso della questione.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Assegna alle parti i termini di cui all’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione dinanzi al giudice ordinario;

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Con ordinanza collegiale n. 425/2025 (pubblicata in data 3.3.2025) questa Sezione ha sollevato d’ufficio, ai sensi del comma 3 dell’art. 73 c.p.a., dubbi di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha assegnato termine di trenta giorni alle parti per dedurre in relazione a tale questione ed ha fissato per il prosieguo l’udienza pubblica del 10.6.2025.

    La questione rilevata d’ufficio è stata sottoposta al contraddittorio delle parti, alle quali è stato assegnato un termine per presentare deduzioni prima della decisione.

Massime di principio

  • Le controversie sulla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di prelazione relativo all’acquisto di un immobile riguardano un diritto soggettivo potestativo e spettano alla giurisdizione ordinaria, anche quando la contestazione è proposta impugnando gli atti amministrativi adottati nell’ambito di una procedura pubblica di alienazione.
  • Gli atti amministrativi relativi alla procedura di alienazione non degradano né affievoliscono il diritto soggettivo di prelazione; la natura della controversia si determina in base alla posizione sostanziale dedotta, non alla forma impugnatoria utilizzata.
  • La qualificazione di una previsione della lex specialis come diritto di prelazione non trasferisce la controversia alla giurisdizione amministrativa: spetta al giudice ordinario stabilire se la clausola corrisponda al modello legale della prelazione e se sia applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoPatrimonio e alienazioni
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiRiparto di giurisdizione

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