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Sentenza

Sentenza n. 5605/2025 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202207573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: In appello, sentenza del TAR Lazio, Sez. I bis, che aveva annullato il verbale della Commissione di valutazione e avanzamento del 16 giugno 2017, recante la sospensione della procedura di avanzamento ad anzianità al grado di brigadiere

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva impugnato il verbale della Commissione di valutazione e avanzamento dell’Arma dei carabinieri del 16 giugno 2017, che aveva sospeso la procedura di avanzamento ad anzianità al grado di brigadiere perché si trovava in aspettativa per almeno 60 giorni. In primo grado aveva dedotto, con un unico complesso motivo, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1051, comma 2, lett. d), del codice dell’ordinamento militare, per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui non distingue le ragioni dell’aspettativa, includendo anche l’assenza per malattia dipendente da motivi di servizio. Il TAR aveva annullato l’atto ritenendo applicabile retroattivamente l’art. 1051-bis c.m. Il Ministero ha appellato deducendo che tale disposizione non si applicava alla fattispecie e che la circolare ministeriale del 2 novembre 2020 era stata fraintesa dal TAR. Il militare non ha riproposto in appello i motivi originari.

La decisione

L’appello del Ministero è accolto e la sentenza del TAR è riformata, con conseguente rigetto del ricorso originario. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile e inutilizzabile la documentazione depositata dal militare il 12 giugno 2025 perché tardiva ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.; ha inoltre rilevato che i motivi di primo grado non erano stati riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., e non potevano quindi essere esaminati. Nel merito, ha stabilito che la deroga introdotta dall’art. 1051-bis c.m. è di stretta interpretazione e opera soltanto se ricorrono congiuntamente le condizioni temporali previste: evento impeditivo successivo al 1° luglio 2017, maturazione della permanenza minima nel grado dopo tale data e formazione dell’aliquota di avanzamento dopo la stessa data. Nel caso concreto tutte le condizioni mancavano: l’assenza dal servizio decorreva dal 15 gennaio 2017; il militare era stato valutato con aliquota al 31 dicembre 2016; l’aliquota era stata formata prima del 30 settembre 2017; e l’anzianità minima utile decorreva dal 29 giugno 2016. Era quindi applicabile la regola generale dell’art. 1051, comma 2, lett. d), c.m., in base alla quale l’amministrazione aveva legittimamente escluso il militare dall’aliquota. Spese di entrambi i gradi compensate; contributo unificato di entrambi i gradi a carico del militare.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    rileva l’inammissibilità e, dunque, l’inutilizzabilità della documentazione prodotta in data 12 giugno 2024, in violazione del termine perentorio sancito dall’art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito documentale previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. è perentorio e la documentazione depositata oltre tale termine è inammissibile e inutilizzabile.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    prende atto che i motivi sviluppati in prime cure non sono stati riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a., il che impedisce al Consiglio di Stato di esaminarli in sede di appello

    I motivi dedotti in primo grado devono essere riproposti in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; in mancanza, il giudice d’appello non può esaminarli.

  • art. 1051-bis d.lgs. 66/2010

    l’art. 1051 bis c.m. consente la promozione - a decorrere dal 1 luglio 2017- del personale cessato dal servizio per determinate cause ivi menzionate, solo allorché ricorrano, indefettibilmente e congiuntamente, le seguenti condizioni: i) che l’evento che ha reso impossibile la valutazione in avanzamento intervenga dopo il 1 luglio 2017; ii) che il militare abbia maturato la permanenza minima nel grado utile all’avanzamento dopo il 1 luglio 2017; iii) che l’aliquota di avanzamento sia stata formata dopo il 1 luglio 2017.

    La deroga che consente la promozione nonostante la cessazione dal servizio si applica soltanto quando ricorrono congiuntamente tutte le condizioni temporali indicate dalla disposizione.

  • art. 1051 d.lgs. 66/2010

    La mancanza anche di una sola delle condizioni normativamente previste rende inapplicabile la deroga e determina la fisiologica applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 1051 c.m. che subordina la promozione all’attualità della permanenza in servizio, in conformità con l’interesse dell’amministrazione alla migliore utilizzazione del personale militare.

    Se manca anche una sola delle condizioni richieste dall’art. 1051-bis c.m., si applica la disciplina generale dell’art. 1051 c.m., che richiede la permanenza in servizio ai fini della promozione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Nella novità della questione sottesa al presente giudizio il collegio ravvisa eccezionali motivi per compensare integralmente fra le parti, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., le spese di ambedue i gradi di giudizio

    La novità della questione è ritenuta ragione eccezionale per compensare integralmente le spese dei due gradi.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Nella novità della questione sottesa al presente giudizio il collegio ravvisa eccezionali motivi per compensare integralmente fra le parti, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., le spese di ambedue i gradi di giudizio

    La novità della questione integra, nella fattispecie, un eccezionale motivo per la compensazione integrale delle spese.

Massime di principio

  • La deroga alla regola generale che subordina l’avanzamento del personale militare alla permanenza in servizio è di stretta interpretazione e si applica solo se ricorrono congiuntamente tutte le condizioni temporali previste dall’art. 1051-bis c.m.: evento impeditivo successivo al 1° luglio 2017, maturazione della permanenza minima nel grado dopo tale data e formazione dell’aliquota di avanzamento dopo la stessa data.
  • La mancanza anche di una sola delle condizioni previste dall’art. 1051-bis c.m. esclude l’applicazione della deroga e comporta l’applicazione della disciplina generale dell’art. 1051 c.m., che subordina la promozione all’attualità della permanenza in servizio.
  • I motivi di ricorso sviluppati in primo grado devono essere espressamente riproposti in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; in difetto, il giudice d’appello non può esaminarli.
  • La documentazione depositata oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 73, comma 1, c.p.a. è inammissibile e inutilizzabile.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAppelloIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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