Sentenza n. 4890/2025 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento a) dell’ordinanza del Comune di San Giuseppe Vesuviano n. 42/2020 del 3 febbraio 2021, recante l’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 153 del 25 ottobre 2016; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (responsabile dell'abuso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione pecuniaria di 20.000 euro irrogata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo anzitutto che tale sanzione non potesse essere applicata per l'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello stesso decreto, anziché ai sensi dell'art. 31. L'ordinanza demolitoria riguardava una struttura realizzata senza titolo edilizio in un'area privata antistante un bar e sottoposta a vincoli paesaggistico-ambientali. Sono state dedotte anche ulteriori censure, rimaste assorbite.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e ha annullato l'ordinanza sanzionatoria. Dal testo dell'ordinanza di demolizione n. 153/2016, in particolare dal richiamo al potere dell'amministrazione di procedere d'ufficio alla demolizione ai sensi dell'art. 27, comma 2, e dalla previsione della demolizione d'ufficio in caso di inottemperanza, il giudice ha desunto che l'atto fosse stato adottato secondo il regime dell'art. 27 e non secondo quello dell'art. 31. Le ordinanze previste dalle due disposizioni hanno presupposti e regimi distinti: l'art. 27, comma 2, riguarda opere realizzate senza titolo in aree vincolate e consente una reazione ripristinatoria immediata, anche d'ufficio; l'art. 31 riguarda gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali e, in caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, prevede l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la sanzione pecuniaria del comma 4-bis. Il richiamo all'art. 27, comma 2, contenuto nell'art. 31, comma 4-bis, non estende quest'ultima sanzione alle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 27, ma serve a collegare l'importo massimo di 20.000 euro agli interventi abusivi realizzati in zone vincolate, comprese quelle a rischio idrogeologico elevato o molto elevato. La sanzione era quindi priva dei presupposti di legge per violazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
"potere delle amministrazioni competenti di intervenire di propria iniziativa ai fini della demolizione"
Disciplina la demolizione degli interventi realizzati senza titolo in ambiti sottoposti a tutela vincolistica, consentendo una reazione ripristinatoria immediata e l'intervento d'ufficio dell'amministrazione.
art. 31, commi 2 e 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
Il comma 4-bis prevede la sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione emessa ai sensi del comma 2 dell'art. 31; tale sanzione non è applicabile all'inottemperanza a un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 27, comma 2. Il richiamo all'art. 27, comma 2, determina soltanto l'applicazione della misura massima della sanzione agli interventi abusivi realizzati in zone vincolate.
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 presuppone l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione emessa secondo il procedimento disciplinato dall'art. 31, comma 2, e non può essere applicata per la mancata esecuzione di un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 27, comma 2.
- Le ordinanze di demolizione adottate ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 31 del d.P.R. n. 380/2001 sono assoggettate a regimi distinti e non sovrapponibili: la prima tutela il ripristino immediato in aree vincolate, mentre la seconda riguarda gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali e collega all'inottemperanza l'acquisizione al patrimonio comunale e la sanzione pecuniaria.
- Il richiamo all'art. 27, comma 2, contenuto nell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 non estende la sanzione pecuniaria alle ordinanze demolitorie adottate ai sensi dell'art. 27, ma individua gli interventi in zona vincolata ai quali può applicarsi la misura massima della sanzione.
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