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Sentenza

Sentenza n. 572/2025 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - quanto al ricorso n. 201 del 2025: a) della determinazione n. 35 dell''8 aprile 2025, di applicazione della sanzione della sospensione, per sei mesi, dell’autorizzazione all’esercizio dell''attività di noleggio con conducente n. 15, notificata in data 8 aprile 2025 a mezzo PEC; b) di ogni altro atto presupposto, richiamato, connesso o consequenziale ai provvedimenti impugnati, anche di carattere generale, anche se di soggetti terzi, anche se non espressamente indicato nel presente ricorso, ove anche non conosciuto oppure non direttamente lesivo, per quanto di ragione, e con riserva di proporre ulteriori impugnazioni per mezzo di motivi aggiunti avverso tutti quegli atti del procedimento de quo allo stato non conosciuti, adottati o adottandi nel corso dell’ulteriore attività amministrativa.. - quanto al ricorso n. 203 del 2025: a) della determinazione n. 37 dell’8 aprile 2025, di applicazione della sanzione della sospensione, per sei mesi, delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente nn. 11, 12 e 20, notificata ai ricorrenti nelle date del 9 e del 10 aprile 2025 a mezzo PEC; b) di ogni altro atto presupposto, richiamato, connesso o consequenziale ai provvedimenti impugnati, anche di carattere generale, anche se di soggetti terzi, anche se non espressamente indicato nel presente ricorso, ove anche non conosciuto oppure non direttamente lesivo, per quanto di ragione, e con riserva di proporre ulteriori impugnazioni per mezzo di motivi aggiunti avverso tutti quegli atti del procedimento de quo allo stato non conosciuti, adottati o adottandi nel corso dell’ulteriore attività amministrativa.. - quanto al ricorso n. 204 del 2025: a) della determinazione n. 36 dell’8 aprile 2025, di applicazione della sanzione della sospensione, per sei mesi, dell''autorizzazione all’esercizio dell''attività di noleggio con conducente n. 19, notificata al ricorrente nella data dell’8 aprile 2025 a mezzo PEC; b) di ogni altro atto presupposto, richiamato, connesso o consequenziale ai provvedimenti impugnati, anche di carattere generale, anche se di soggetti terzi, anche se non espressamente indicato nel presente ricorso, ove anche non conosciuto oppure non direttamente lesivo, per quanto di ragione, e con riserva di proporre ulteriori impugnazioni per mezzo di motivi aggiunti avverso tutti quegli atti del procedimento de quo allo stato non conosciuti, adottati o adottandi nel corso dell’ulteriore attività amministrativa.

Giustizia amministrativa202500203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazioni comunali dell’8 aprile 2025 di sospensione per 180 giorni di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatori NCC)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le determinazioni con cui il Comune aveva sospeso per sei mesi le autorizzazioni NCC, ritenendo che i veicoli non fossero rientrati, o fossero rientrati solo raramente, nelle rimesse site nel territorio comunale e che l’attività fosse svolta prevalentemente fuori Regione, in particolare a Roma. Sono state dedotte: l’erronea interpretazione dell’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020, con prospettazione subordinata di questioni di legittimità costituzionale; la violazione del regolamento comunale per omessa acquisizione del parere della Commissione consultiva e per l’assenza di una specifica previsione regolamentare della sanzione applicata; il difetto di istruttoria e di motivazione, l’errata valutazione dei rilevamenti effettuati mediante fototrappole e dei fogli di servizio, nonché l’insussistenza dei fatti contestati; infine, il difetto di interesse del Comune, in ragione dell’assenza di un servizio taxi locale, e la sproporzione della misura. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi per mancata notifica agli uffici comunali intervenuti nel procedimento e ha difeso la legittimità degli accertamenti e della sanzione.

La decisione

Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva e ha respinto l’eccezione di inammissibilità, chiarendo che la legittimazione passiva spetta al legale rappresentante dell’ente, poiché l’effetto lesivo deriva dal provvedimento conclusivo e non dagli atti endoprocedimentali degli uffici comunali. Nel merito, ha ritenuto infondate le censure relative alla disciplina del vincolo territoriale e le questioni di costituzionalità: la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020 ha eliminato l’obbligo di rientro nella rimessa dopo ogni singolo servizio, ma non ha escluso l’obbligo di utilizzare la rimessa e di svolgere il servizio anche a beneficio della comunità locale e provinciale. Tale vincolo opera indipendentemente dall’esistenza di un servizio taxi nel Comune, quale corollario del regime autorizzatorio e contingentato del servizio NCC. È stata inoltre ritenuta non necessaria l’acquisizione del parere della Commissione consultiva comunale, poiché la relativa previsione legislativa era stata abrogata prima che la Commissione fosse istituita. La sanzione risultava fondata direttamente sull’art. 9, comma 2, della legge regionale umbra n. 17/1994, che consente la sospensione fino a sei mesi per la violazione degli obblighi legislativi, regolamentari o derivanti dal titolo autorizzatorio. Sono state invece accolte le censure di difetto di istruttoria e motivazione. Gli accertamenti del marzo 2024, non richiamati nei provvedimenti, non potevano integrare ex post la motivazione. Le fototrappole erano astrattamente utilizzabili e non ne era stato contestato il funzionamento, ma il monitoraggio era durato soltanto da circa dieci a venti giorni e aveva evidenziato, per diverse autorizzazioni, rientri, uscite o altri elementi incompatibili con l’assoluta mancata utilizzazione delle rimesse. Il Comune avrebbe dovuto svolgere un monitoraggio più ampio, acquisire e valutare concretamente i fogli di servizio, verificare le esigenze di trasporto della collettività locale e provinciale e distinguere la mera presenza dei veicoli dalle effettive modalità di messa a disposizione dell’utenza locale. L’insufficienza dell’istruttoria non consentiva quindi di sostenere la sanzione. I ricorsi sono stati accolti e le determinazioni annullate; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 4, legge 21/1992

    La disposizione non può essere interpretata, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020, nel senso di imporre il rientro nella rimessa dopo ogni singolo servizio; resta tuttavia il vincolo territoriale, consistente nell’utilizzazione della rimessa e nello svolgimento del servizio anche a beneficio delle comunità locali.

  • art. 8, commi 1 e 3, legge 21/1992

    Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

    La disponibilità della rimessa nel territorio comunale costituisce elemento strutturale del titolo autorizzatorio e indice della messa a disposizione del servizio per la comunità locale.

  • art. 5 legge 21/1992

    Attribuisce ai Comuni competenze regolamentari in materia di modalità di svolgimento del servizio e requisiti e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni NCC.

  • art. 11-bis legge 21/1992

    Fa salva la competenza regionale a disciplinare le sanzioni relative al servizio NCC.

  • art. 9, comma 2, legge regionale Umbria n. 17/1994

    La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono sospese per un periodo non superiore a 6 mesi qualora il titolare: a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione e di licenza.

    Costituisce base normativa sufficiente per la sospensione fino a sei mesi in caso di violazione degli obblighi legislativi, regolamentari o derivanti dal titolo autorizzatorio, anche senza una specifica previsione regolamentare comunale della singola condotta.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • La sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020 ha eliminato l’obbligo di rientro nella rimessa dopo ogni singolo servizio NCC, ma non ha soppresso il vincolo territoriale derivante dalla necessità di utilizzare la rimessa e di rendere il servizio effettivamente disponibile anche alle comunità locali e provinciali di riferimento.
  • Il vincolo territoriale del servizio NCC opera indipendentemente dall’esistenza, nel Comune titolare dell’autorizzazione, di un servizio taxi, poiché costituisce corollario del regime autorizzatorio e contingentato dell’attività e della necessità di garantire una presenza del servizio sul territorio.
  • La sospensione dell’autorizzazione NCC fino a sei mesi può trovare fondamento diretto nella disciplina regionale che sanziona la violazione degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dal titolo autorizzatorio; non è indispensabile una specifica previsione del regolamento comunale per ogni singola condotta sanzionabile.
  • Per accertare la violazione del vincolo territoriale non è sufficiente un monitoraggio breve e meramente statico della presenza o assenza dei veicoli presso la rimessa. L’amministrazione deve svolgere un’istruttoria adeguata, acquisendo e valutando anche i fogli di servizio, le concrete esigenze di trasporto locale e provinciale e le modalità con cui i veicoli sono messi a disposizione dell’utenza.
  • Gli elementi istruttori non richiamati nel provvedimento non possono essere utilizzati per integrare successivamente la motivazione dell’atto sanzionatorio, soprattutto quando l’interessato non abbia potuto contraddire su tali elementi.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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