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Sentenza

Sentenza n. 1118/2025 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del 04.03.2025, notificato in pari data, emesso dal Ministero della Cultura - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia, avente ad oggetto la dichiarazione di interesse culturale ex art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 dell'immobile denominato “CINEMA-TEATRO ANTONIANO-OASI FRANCESCANA”, distinto in Catasto al foglio 228, p.lla 10 subb 1,3,4,5 e p.lla 12 subb 3 e 14 graffate di proprietà della Provincia di San Giuseppe dei Frati Minori, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la Relazione Storico Artistica della Soprintendenza allegata al Decreto, il Parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, per le province di Lecce e Brindisi espresso con nota prot n. 1393 del 12.12.2024 e il verbale della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale riunitasi il giorno 11.02.2025.

Giustizia amministrativa202500575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di dichiarazione di interesse culturale dell'intero compendio immobiliare denominato "Cinema-teatro Antoniano – Oasi Francescana", unitamente agli atti istruttori e presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 4 marzo 2025 con cui l'immobile è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Ha dedotto, anzitutto, l'insussistenza dei presupposti temporali per l'applicazione della presunzione di interesse culturale prevista dall'art. 12, comma 1, sostenendo che l'edificio sarebbe stato completato nel 1958 e che, anche assumendo una realizzazione anteriore nel 1955, il termine di settanta anni non sarebbe decorso entro la conclusione del procedimento; ha inoltre escluso che il ritardo dell'Amministrazione potesse ricadere sul privato. Ha censurato poi il difetto e l'erroneità della motivazione, il difetto di istruttoria quanto all'effettivo stato di conservazione dell'immobile, l'irragionevolezza e sproporzionalità dell'estensione del vincolo all'intero compendio e l'omessa comparazione tra l'interesse culturale e gli interessi proprietari, di utilizzazione e valorizzazione del bene, richiamando anche gli artt. 41 e 42 Cost. In particolare, secondo la ricorrente, la relazione storico-artistica si sarebbe limitata a descrivere l'immobile e le sue vicende, senza indicare concretamente le ragioni del suo interesse culturale, e il vincolo generalizzato non avrebbe tenuto conto delle modifiche e degli ammodernamenti subiti dal complesso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il decreto di dichiarazione di interesse culturale e gli atti connessi, facendo salvo il potere-dovere dell'Amministrazione di rivalutare la vicenda e di rieditare il potere nel rispetto dei principi enunciati. Ha respinto i primi due motivi: l'art. 12, comma 1, non costituiva il presupposto del decreto, che era stato adottato direttamente ai sensi dell'art. 10, comma 1. Il decorso dei settanta anni rileva per la presunzione di interesse culturale e per l'automatica applicazione provvisoria della disciplina di tutela, ma non impedisce che un immobile più recente sia dichiarato di interesse culturale quando ricorrano i requisiti sostanziali dell'art. 10. Ha invece ritenuto fondati i motivi relativi a motivazione, istruttoria, proporzionalità e ampiezza del vincolo. Pur riconoscendo al Ministero un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, il giudice ha rilevato che la relazione storico-artistica, dopo una descrizione dettagliata del compendio, si limitava ad affermare che esso costituiva un "esempio significativo del linguaggio costruttivo, tecnologico e formale del Novecento", senza spiegare le ragioni concrete di tale conclusione. La motivazione è stata giudicata apodittica e generica, soprattutto perché il vincolo era stato imposto sull'intero complesso, nonostante la sua complessità, le diverse tipologie ed epoche dei cespiti e le modifiche e gli ammodernamenti intervenuti nel tempo. L'Amministrazione dovrà quindi procedere, se del caso, a una nuova valutazione adeguatamente istruita e motivata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004

    "a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti"

    La dichiarazione di interesse culturale dei beni appartenenti ai soggetti indicati dalla norma non è subordinata al decorso di un determinato periodo dalla realizzazione dell'immobile, ma alla verifica dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico secondo il procedimento previsto dall'art. 12, comma 2.

  • art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. 42/2004

    "opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni"

    Il decorso dei settanta anni opera ai fini della presunzione di interesse culturale e dell'automatica applicazione della disciplina di tutela sino alla verifica; non esclude la possibilità di dichiarare di interesse culturale un immobile più recente sulla base dei requisiti sostanziali dell'art. 10.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • artt. 41 e 42 Cost.

    Sono stati richiamati dalla ricorrente in relazione alla necessità di bilanciare la tutela culturale con gli interessi proprietari, di utilizzazione e valorizzazione del bene; il TAR ha accolto le censure corrispondenti sotto il profilo della motivazione, istruttoria e proporzionalità del vincolo.

Massime di principio

  • Il decorso di settanta anni dalla realizzazione di un immobile rileva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 42/2004, per l'operatività della presunzione di interesse culturale e per l'automatica applicazione della disciplina di tutela, ma non costituisce una condizione necessaria per la successiva dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, quando siano accertati i requisiti sostanziali di interesse storico o artistico.
  • La dichiarazione di interesse culturale, pur espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, è illegittima quando la motivazione si limiti a una conclusione generica o apodittica senza illustrare le concrete ragioni per cui le caratteristiche del bene integrano un interesse culturale tutelabile.
  • Nei compendi immobiliari complessi, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria e una motivazione analitiche, prendendo in considerazione le caratteristiche, il pregio e il valore dei singoli cespiti anche nel loro rapporto con l'insieme; non può estendere indiscriminatamente il vincolo all'intero compendio sulla base di una generica inerenza al bene unitario.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica in materia di tutela culturale è ammissibile quando emergano istruttoria insufficiente, motivazione inadeguata, incongruenze o sproporzione tra l'estensione del vincolo e le effettive esigenze di protezione del bene.
  • L'annullamento di una dichiarazione di interesse culturale per insufficienza della motivazione non impedisce all'Amministrazione di rieditare il potere, purché la nuova valutazione sia preceduta da adeguata istruttoria e sia motivata nel rispetto dei limiti conformativi derivanti dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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