Cassazione Penale, Sentenza n. 14973/2022 del 19/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per detenzione ai fini di spaccio (circa 13 grammi di cocaina, pari a 70 dosi). Il ricorrente contestava la sussistenza delle esigenze cautelari per violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e per vizio motivazionale, sostenendo che il pericolo di reiterazione non può desumersi automaticamente dalla natura del reato o dalla continuità di condotte, ma richiede l'individuazione di condotte concrete e, inoltre, che la detenzione già in corso ostacolerebbe concretamente la reiterazione del reato salvo specifiche occasioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure esclusivamente contestative e in contrasto con l'interpretazione consolidata della Corte di cassazione sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. È stato affermato che l'attualità del pericolo di reiterazione non richiede la dimostrazione dell'imminenza di specifiche occasioni di recidiva, ma una valutazione prognostica basata sulle modalità della condotta, sulla personalità e sul contesto socio-ambientale. Il Tribunale aveva motivato il rischio di reiterazione con la compiuta commissione del reato in stato di detenzione, la palese spregiudicatezza e la pervicacia criminale del prevenuto, nonché i numerosi precedenti. Condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di Eu. 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; rimessi gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990
I fatti contestati sono valutati come detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la concreta quantità (circa 13 g, 70 dosi) è considerata elemento probatorio della finalità di spaccio e utile alla valutazione delle esigenze cautelari.
Codice di procedura penale, art. 274, lett. c)
art. 274 c.p.p., lett. c), come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47
La Corte interpreta l'art. 274 come non richiedente la dimostrazione di specifiche e imminenti occasioni di reiterazione; è sufficiente una valutazione prognostica sull'attualità del pericolo di reiterazione fondata su elementi concreti relativi alla fattispecie, alla personalità e al contesto.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per la decisione sulle spese del procedimento in cassazione; a seguito dell'inammissibilità è disposto il carico delle spese sul ricorrente.
modifica all'art. 274 c.p.p. operata dalla L. 16/04/2015, n.47
Richiamata per spiegare il tenore attuale dell'art. 274 c.p.p. e per giustificare l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui non è richiesta la prova di specifiche occasioni di recidiva.
Regolamento di esecuzione cod. proc. pen., art. 28
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali richiamate per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia.
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione del reato va valutato in termini prognostici: non è necessario provare specifiche e imminenti "occasioni" di reato, ma occorre un'analisi concreta delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale.
- La commissione di reati anche mentre si è già detenuti può costituire indizio di "spregiudicatezza" e di pervicacia criminale idonee a giustificare la custodia cautelare per il pericolo di reiterazione.
- Lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé la configurabilità delle esigenze cautelari; la possibilità, anche se non automatica, che il titolo detentivo venga meno (per es. permessi, misure alternative, fine pena, ecc.) è elemento rilevante nella valutazione del pericolo.
- Censure meramente assertive o volte solo a contrapporre principi in contrasto con orientamenti consolidati della Corte sono di regola inammissibili in cassazione e possono comportare condanna alle spese e sanzioni.
- Per contrastare con efficacia una misura cautelare per pericolo di reiterazione è utile proporre elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di possibilità reali di recidiva (es. condizioni materiali che escludano contatti con il mercato illecito, assenza di mezzi e reti operative, elementi di rigorosa rieducazione), e proporre misure alternative idonee e concrete.
- I difensori dovrebbero articolare motivazioni che incidano sulla valutazione prognostica (contestando la valutazione delle modalità, della personalità o del contesto) piuttosto che limitarsi a sostenere la mera improbabilità astratta della recidiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14939/2022 del 19/04/2022
- Sentenza penale · 19 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14941/2022 del 19/04/2022
- Sentenza penale · 19 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14942/2022 del 19/04/2022
- Sentenza penale · 19 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14943/2022 del 19/04/2022
- Sentenza penale · 19 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14945/2022 del 19/04/2022
- Sentenza penale · 19 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14946/2022 del 19/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →