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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24974/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il rifiuto della declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare per presunto superamento del termine di fase (indagini preliminari, termine annuale ex art.303 c.p.p.). Giaramita sosteneva che la sospensione dei termini prevista dall'art.83 d.l. n.18/2020 non fosse automatica ed indiscriminata nella fase delle indagini preliminari, ma si applicasse solo quando vi fosse stata la concreta stasi di atti (es. rinvio d'ufficio di udienze o impossibilità di svolgere specifiche attività programmate). Di conseguenza, secondo il ricorrente nella sua vicenda si sarebbe verificato il superamento del termine massimo della custodia cautelare e l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di rilevarlo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art.83 d.l. n.18/2020 (commi 2-4) disponga la sospensione automatica dei termini procedurali ricompresi nel periodo emergenziale e, per effetto del comma 4, la sospensione per pari durata dei termini massimi delle misure cautelari (art.303 e 308 c.p.p.), anche nella fase delle indagini preliminari. La sospensione opera per i procedimenti che rientrano nella moratoria, salvo le eccezioni legislative (procedimenti per i quali scadrebbero i termini di cui all'art.304, comma 6, nel periodo di sospensione o i casi in cui l'indagato o il difensore abbiano espresso richiesta di procedere). La Corte ha richiamato e condiviso la giurisprudenza di legittimità che ha già affermato l'automaticità della sospensione e che non richiede un provvedimento formale o la concreta calendarizzazione di udienze nel periodo per assoggettare il procedimento alla sospensione. Pertanto non si è verificato il presunto superamento del termine di custodia cautelare; il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 83 d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020

    rinvio d'ufficio delle udienze nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020; sospensione generalizzata dei termini procedurali nei commi 2-4

    La sospensione dei termini procedurali è automatica per il periodo emergenziale indicato; il comma 4 estende la sospensione, pari durata, anche ai termini massimi delle misure cautelari (art.303 e 308 c.p.p.). Le eccezioni sono tassative (richiesta di procedere da parte dell'indagato/difensore o casi di scadenza prevista dall'art.304, comma 6).

  • art. 303 cod. proc. pen.

    termini massimi di durata delle misure cautelari

    I termini massimi di custodia cautelare vanno prorogati ex lege della durata corrispondente al periodo di sospensione previsto dall'art.83, quando il procedimento rientra nella moratoria, salvo eccezioni.

  • art. 308 cod. proc. pen.

    riferimento ai termini massimi delle misure cautelari

    Anche i termini richiamati dall'art.308 sono soggetti alla sospensione pari durata prevista dall'art.83, comma 4.

  • art. 304, comma 6 cod. proc. pen.

    termini massimi complessivi della misura (inclusi i periodi di sospensione della custodia cautelare)

    I procedimenti per cui, nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi, scadrebbero i termini complessivi ex art.304, comma 6, costituiscono eccezione alla sospensione automatica.

  • art. 326 cod. proc. pen.

    istituto citato come possibile strumento per sollecitare il pubblico ministero

    La difesa può, anche in fase di indagini, richiedere che si proceda (ad es. sollecitare il P.M. con gli strumenti previsti) per evitare la sospensione dei termini nelle ipotesi consentite dalla legge.

  • art. 405 cod. proc. pen.

    riferimento ai termini per il compimento delle indagini preliminari

    La Corte distingue i termini di durata delle indagini dagli specifici termini massimi delle misure cautelari; la sospensione delle misure cautelari è indipendente dall'eventuale coincidenza o meno della scadenza dei termini delle indagini.

  • art. 172 cod. proc. pen.

    criteri su quali termini si considerano procedurali ai fini dell'art.83

    Ai fini della sospensione ex art.83 devono rientrare i termini procedurali così come definiti dall'art.172: la sospensione opera su "tutti i termini procedurali" che decorrano nel periodo considerato.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    decreto richiamato come base per il provvedimento impugnato (decisione ai sensi dell'art.310)

    L'ordinanza impugnata è stata adottata ai sensi dell'art.310; la Cassazione ha valutato la legittimità di tale ordinanza con riferimento all'applicazione dell'art.83.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    adempimenti a carico della cancelleria dopo la decisione

    Disposizioni procedurali applicative per gli adempimenti consequenziali alla decisione di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini prevista dall'art.83 d.l. n.18/2020 si applica automaticamente ai termini massimi delle misure cautelari (anche in fase di indagini preliminari) per i procedimenti che rientrano nella moratoria, salvo le eccezioni espressamente previste dalla norma.
  • La difesa ha la facoltà di evitare la sospensione chiedendo espressamente che si proceda; in assenza di tale richiesta la proroga dei termini di custodia cautelare è disposta ex lege per la durata della sospensione.
  • Non è necessario un provvedimento formale che accerti la sospensione dei termini né la preventiva calendarizzazione di udienze nel periodo di sospensione: l'effetto opera per il solo fatto che il procedimento rientri nella disciplina emergenziale.
  • Occorre verificare sempre, caso per caso, la sussistenza delle eccezioni legislative (ad es. scadenza dei termini complessivi ex art.304, comma 6, o richiesta difensiva di procedere): se ricorre l'eccezione, la sospensione non opera e può concorrere il decorso del termine di custodia.
  • In situazioni analoghe, per tutelare l'indagato si consiglia di valutare tempestivamente, anche tramite il difensore, se richiedere espressamente la prosecuzione del procedimento quando la sospensione potrebbe determinare un protrarsi della custodia cautelare che si ritenga illegittimo.

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