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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8465/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bevilacqua impugnava la conferma della condanna (procedimento abbreviato) a 2 anni di reclusione e euro 1.000,00 di multa per furto di veicolo (reato consumato, poiché si impossessò del mezzo lasciato aperto con chiave inserita) e per allontanamento dal comune di residenza in violazione di misura di prevenzione (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011). Il ricorso per cassazione deduceva: 1) errore di qualificazione del reato come consumato invece che tentativo, sostenendo che non si fosse realizzato un vero e proprio impossessamento perché il bene fu immediatamente recuperato dalle forze dell'ordine; 2) omissione del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno di particolare tenuità), in ragione dell'anzianità del veicolo e dell'assenza di pregiudizio per la persona offesa, avendo subito restituito il mezzo; 3) censura dell'applicazione della recidiva senza adeguata valutazione della correlazione con i nuovi reati e delle condizioni personali dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla qualificazione tra consumato e tentativo la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui è consumato il furto quando l'imputato consegue, anche per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; nel caso concreto gli agenti intervennero dopo essere stati avvisati e l'imputato fuggì per alcune centinaia di metri, conseguendo pertanto il pieno impossessamento. Quanto all'attenuante di lieve entità del danno (art. 62 n. 4), la Corte ha osservato che la valutazione del danno patrimoniale va fatta al momento della consumazione e che la restituzione successiva è un post factum non valutabile; inoltre il valore intrinseco dell'autovettura, anche se vetusta ma funzionante, esclude la speciale tenuità del danno. Infine il motivo sulla recidiva è stato dichiarato inammissibile per carenza di una critica argomentata rispetto alla motivazione della Corte d'appello; la Corte territoriale aveva invece puntualmente motivato la sussistenza e la specificità dei precedenti e la continuità della condotta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    La condotta è stata ritenuta furto nella forma consumata perché l'imputato ha avuto, anche se per breve tempo, la piena disponibilità del veicolo

  • art. 625 n. 7 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie aggravata pertinente al tipo di furto contestato

  • art. 99 comma 4 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla determinazione della pena inflitta al ricorrente

  • art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011

    violazione misura di prevenzione

    Contestata e confermata la responsabilità per essersi allontanato dal comune di residenza in violazione della misura di prevenzione

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    attenuante del danno di particolare tenuità

    Non riconosciuta: la valutazione del danno patrimoniale si effettua al momento della consumazione e la successiva restituzione della cosa non consente di ritenere la particolare tenuità del danno; il valore intrinseco dell'autovettura esclude l'attenuante

Massime di principio

  • Furto consumato vs tentativo: è consumato quando l'agente consegue, anche brevemente, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. L'intervento successivo della polizia non annulla la consumazione se il reo ha già ottenuto il possesso e si è allontanato.
  • Restituzione successiva della refurtiva non equivale automaticamente a danno di particolare tenuità: la valutazione del danno si effettua al momento della consumazione e il recupero posteriore è un 'post factum' non idoneo a far emergere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4.
  • Valutazione del valore dell'autovettura: anche veicoli vetusti ma funzionanti hanno un valore intrinseco che può escludere la rilevanza della tenuità del danno ai fini dell'attenuante.
  • Ricorso per cassazione: i motivi devono offrire una critica argomentata e specifica della motivazione del giudice di merito. Sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già valutate in appello senza autonoma dimostrazione del vizio.
  • Recidiva: la Corte di merito deve motivare la rilevanza dei precedenti e la loro connessione con la personalità e la condotta dell'imputato; contestazioni generiche in cassazione sono spesso inammissibili.

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