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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34911/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 15/10/2021 che aveva rigettato l'opposizione promossa da Rapushi contro il provvedimento del 29/04/2021, con cui era stata negata la declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo. Il ricorrente sosteneva l'applicabilità della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate (e dell'Accordo aggiuntivo Italia-Albania), deducendo che l'esecuzione della pena si era in concreto svolta o era stata avviata in Albania e che, pertanto, lo Stato italiano aveva perso il potere di eseguire la pena; denunciava altresì violazioni costituzionali e processuali e il divieto del bis in idem esecutivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corrette le motivazioni della Corte di Assise di Roma secondo cui: la procedura di trasferimento per l'esecuzione della pena in Albania era affetta dalla mancata preventiva deliberazione favorevole della Corte d'appello competente (richiesta dalla normativa interna), e l'Autorità giudiziaria albanese, pur avendo riconosciuto la sentenza italiana, non l'ha eseguita dichiarandone l'estinzione per prescrizione ai sensi del codice penale albanese. Perciò non si era realizzata l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione e la Convenzione di Strasburgo non poteva essere considerata applicata con gli effetti invocati dal ricorrente (ossia la perdita del potere esecutivo da parte dell'Italia). Inoltre la detenzione in Albania era qualificata come provvisoria a fini estradizionali e non come esecuzione della pena. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 21 marzo 1983) - legge 27 luglio 1988, n. 334

    La Corte ha ritenuto che le disposizioni convenzionali producono effetti solo se, secondo la procedura interna italiana, è stato previamente soddisfatto il controllo e la deliberazione della Corte d'appello competente; non opera con effetto automatico di trasferire la potestà esecutiva se nello Stato di esecuzione la pena non è stata effettivamente eseguita

  • Accordo aggiuntivo Italia-Albania del 24 aprile 2002 - legge n. 204 del 2003

    L'Accordo integra la disciplina convenzionale ma non deroga all'obbligo procedurale interno (deliberazione della Corte d'appello) per autorizzare l'esecuzione all'estero

  • Legge 3 luglio 1989, n. 257, art. 5, comma 1

    "l'esecuzione all'estero di una sentenza di condanna non è ammessa se non vi è stata deliberazione favorevole della Corte di appello nel cui distretto è pronunciata la condanna"

    Norma nazionale che richiede il preventivo accertamento e la deliberazione favorevole della Corte d'appello quale condizione per l'esecuzione all'estero; la Corte ne ha affermato l'applicabilità anche in presenza di strumenti internazionali

  • Codice di procedura penale, art. 743

    Riprodotto nel diritto interno dall'art. 5 della legge n. 257/1989; disciplina il procedimento di delibazione/delibera da parte della Corte d'appello per l'esecuzione all'estero

  • Codice penale albanese, art. 68 lett. b)

    Norma del diritto sostanziale albanese che ha consentito all'Autorità giudiziaria albanese di dichiarare l'estinzione della pena per prescrizione: tale dichiarazione di non eseguibilità ha determinato che l'Albania non ha dato esecuzione alla condanna

  • Convenzione sul diritto dei trattati (Vienna, 23 maggio 1969) - legge 12 febbraio 1974, n. 112

    Riferita dalla difesa per sostenere il primato degli obblighi internazionali; la Corte ha ritenuto che gli obblighi convenzionali non escludono l'applicazione delle condizioni procedurali previste dalla legge interna

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Centrale nelle doglianze difensive relative al giusto processo; la Corte non ha rilevato violazioni tali da giustificare l'accoglimento del ricorso

Massime di principio

  • La mera richiesta o il riconoscimento di una sentenza da parte dello Stato di esecuzione non equivale automaticamente all'esecuzione della pena: occorre distinguere la fase di riconoscimento dalla fase di esecuzione. Se lo Stato di esecuzione dichiara la pena non eseguibile, non si realizza il trasferimento della potestà esecutiva.
  • Nel sistema italiano l'applicabilità degli strumenti internazionali (es. Convenzione di Strasburgo e accordi bilaterali) è condizionata al rispetto delle procedure interne, in particolare alla deliberazione favorevole della Corte d'appello competente prevista dalla legge.
  • La detenzione in uno Stato estero può essere qualificata come provvisoria a fini estradizionali e non come esecuzione della pena: tale qualificazione ha rilievo decisivo per valutare se si sia effettivamente trasferita la potestà esecutiva.
  • La dichiarazione di estinzione della pena in uno Stato estero non produce automaticamente effetti vincolanti in Italia quando in quello Stato non si è concretamente data esecuzione alla pena; l'effetto preclusivo dell'art. 8 della Convenzione opera solo se l'esecuzione è stata effettivamente compiuta nello Stato di esecuzione.
  • Per contestare vizi del giudizio di cognizione che incidono sul titolo di condanna, la via processuale corretta in ambito esecutivo è l'incidente di esecuzione o le impugnazioni previste dalla legge, non deduzioni tardive in sede di ricorso per cassazione sull'esecuzione.

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