Cassazione Penale, Ordinanza n. 19836/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano generiche, non specifiche e volte in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale fattuale già esaminato dal tribunale di sorveglianza. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto ammesso a esecuzione penale ha impugnato, davanti alla Corte di cassazione, l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il suo reclamo contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Viterbo, il quale aveva respinto solo in parte la richiesta di liberazione anticipata riferita a sei semestri, per il periodo compreso tra marzo 2021 e settembre 2022. Con il motivo unico la difesa ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di legge penale, contestando la valutazione delle infrazioni disciplinari e sostenendo che i comportamenti sanzionati fossero riconducibili alle condizioni di isolamento in atto. La censura è stata ritenuta generica e sostanzialmente di merito, priva di specifica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto e quindi non scrutinabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
la decisione concerne la liberazione anticipata, quale istituto dell'esecuzione penale; il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del merito della valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti in materia di liberazione anticipata, la censura che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti a quella del giudice di sorveglianza è inammissibile se non indica specificamente gli errori di diritto o i vizi logicamente rilevanti della motivazione.
- Le doglianze che contestano la valutazione delle infrazioni disciplinari e del percorso trattamentale, senza evidenziare un effettivo errore di legge o una manifesta illogicità della motivazione, integrano censure di merito non deducibili in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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