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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3403/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP del 04/06/2024 che revocava la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), sostenendo che la revoca della sospensione concessa in presenza di cause ostative avrebbe potuto essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state documentalmente note al giudice della cognizione, richiamando la giurisprudenza che obbliga il giudice dell'esecuzione ad acquisire il fascicolo del giudizio per effettuare tale verifica.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il principio richiamato dal ricorrente non fosse pertinente perché l'ordinanza impugnata aveva revocato la sospensione condizionale in base all'art. 168, primo comma, n. 1, c.p. (commissione di nuovi fatti delittuosi entro il quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio), e non per le ipotesi contemplate dall'art. 164, ultimo comma, c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha motivato anche richiamando il principio secondo cui non è possibile escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte cost. n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    Riferita dal ricorrente: disciplina le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; secondo la giurisprudenza il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio concesso in violazione dell'articolo solo se le cause ostative non risultavano documentalmente al giudice della cognizione. Nel caso concreto la Corte ritiene questa norma non applicabile alla fattispecie concreta.

  • art. 168 cod. pen., primo comma, n. 1

    Norma applicata dalla Corte: prevede la revoca della sospensione condizionale quando il beneficiario commette nuovi fatti delittuosi prima della scadenza del quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio. La revoca nel caso di specie è stata disposta su questa base.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso invocato: censura per violazione di legge (errore nell'applicazione delle norme rilevanti). La Corte ha ritenuto la censura infondata per incoerenza fra la norma invocata e la fattispecie concreta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto improcedibile o inammissibile per colpa.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Principio citato per giustificare la possibile responsabilità colposa nella proposizione dell'impugnazione, utile alla Corte per motivare l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo, Rv. 264381-01)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata a proposito dell'esigenza, per il giudice dell'esecuzione, di acquisire il fascicolo del giudizio per verificare se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione; principio ritenuto non pertinente al caso concreto.

Massime di principio

  • Distinguere sempre la base giuridica della revoca della sospensione condizionale: art. 164 (cause ostative alla concessione) e art. 168, primo comma, n. 1 (commissione di nuovi reati nel quinquennio) disciplinano ipotesi diverse e comportano verifiche diverse.
  • Se la revoca è motivata dalla commissione di nuovi fatti delittuosi entro il quinquennio dall'irrevocabilità, opera l'art. 168: non rileva la questione della conoscenza documentale delle cause ostative da parte del giudice della cognizione.
  • Se la censura riguarda una presunta illegittima concessione originaria per cause ostative ex art. 164, il giudice dell'esecuzione deve verificare il fascicolo del giudizio per accertare se tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è cruciale indicare correttamente la norma violata e la corrispondente fattispecie; errore di inquadramento può condurre a inammissibilità.
  • Esiste il rischio di condanna alle spese e di sanzione alla Cassa delle ammende se il ricorso è ritenuto proposto con colpa; valutare attentamente la fondatezza dell'appello prima di proporlo.

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