Cassazione Civile, Ordinanza n. 22881/2024 del 16/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di liquidazione della pensione di anzianità a favore di un geometra che aveva chiesto il riconoscimento, ai fini previdenziali, degli anni di iscrizione alla Cassa tra il 1977 e il 1989. La Cassa aveva sostenuto l’inefficacia di tale iscrizione perché ritenuta incompatibile con il contemporaneo impiego pubblico del professionista presso un istituto statale. In primo grado il ricorso dell’interessato era stato accolto, ritenendosi prescritto il potere della Cassa di cancellare la posizione contributiva, poiché l’ente conosceva la situazione sin dal 1979 ma aveva adottato il provvedimento solo nel 2008. La Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva escluso la prescrizione del potere di verifica della legittimità dell’iscrizione, ma aveva ritenuto che, per il personale docente delle scuole statali, non vi fosse un divieto assoluto di esercizio della libera professione e che dunque fosse possibile l’iscrizione all’albo con autorizzazione del capo d’istituto. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme che vietano ai dipendenti pubblici l’esercizio di professioni, contestando l’affermazione della Corte d’appello secondo cui mancasse un divieto assoluto per il personale scolastico statale e deducendo inoltre la mancata verifica della continuità professionale; con il secondo ha denunciato violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il professionista non era docente ma magazziniere appartenente al personale amministrativo ATA, sicché non poteva avvalersi della disciplina eccezionale prevista per i docenti. La Suprema Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, richiamando il principio secondo cui l’iscrizione all’albo professionale non è consentita al dipendente di amministrazione statale quando l’ordinamento preveda il divieto assoluto di esercizio della professione e che l’eventuale autorizzazione dell’amministrazione non vale a superare tale divieto. Poiché il soggetto era in realtà personale amministrativo e non docente, non poteva beneficiare dell’eccezione prevista per i docenti; conseguentemente la Cassa era legittimata a verificare la sussistenza del requisito e a far valere l’inefficacia ai fini previdenziali degli anni di iscrizione, trattandosi di contribuzione versata in difetto dei presupposti di legge e di nullità rilevabile da chiunque vi abbia interesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Cassa, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Potenza pronunciata in sede di rinvio e ha rinviato la causa alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, perché riesamini il merito alla luce dei principi affermati. La Corte ha ritenuto erronea la conclusione del giudice di rinvio sulla possibilità per il soggetto di essere iscritto contemporaneamente all’albo e alla Cassa, poiché egli non era docente ma personale amministrativo statale, con conseguente operatività del divieto e legittimazione della Cassa a eccepire l’inefficacia previdenziale dell’iscrizione.
Norme richiamate
per l'impiegato dello Stato prevede il divieto di esercizio di qualsiasi professione; norma richiamata per escludere la compatibilità con l'iscrizione all'albo
art. 7 R.D. n. 274/1929
consente l'iscrizione all'albo ai dipendenti pubblici solo quando i rispettivi ordinamenti non prevedano un divieto assoluto all'esercizio della professione
art. 22, comma 4, L. n. 773/1982
l'inefficacia dell'iscrizione alla Cassa per chi sia stato illegittimamente iscritto all'albo implica il potere della Cassa di verificare la sussistenza del requisito e di eccepire l'inefficacia previdenziale dei relativi anni
richiamato come disciplina speciale relativa al personale docente, che la Corte esclude fosse applicabile al caso concreto perché il soggetto non era docente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma processuale invocata per il denunciato omesso esame di un fatto decisivo
la nullità del rapporto previdenziale, in quanto radicale, può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, quindi anche dalla Cassa
Massime di principio
- L’iscrizione a un albo professionale del dipendente di una pubblica amministrazione è incompatibile quando l’ordinamento del rapporto di impiego preveda un divieto assoluto di esercizio della professione; l’eventuale autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza non è idonea a superare il divieto se la norma speciale ne limita la rilevanza ai soli casi in cui il divieto assoluto manchi.
- La disciplina previdenziale che collega effetti contributivi e iscrizione all’albo presuppone la legittimità dell’iscrizione professionale: se l’iscrizione è illegittima, la Cassa può verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e contestare l’inefficacia degli anni di iscrizione ai fini pensionistici.
- Il rapporto previdenziale fondato su contribuzione versata in difetto dei presupposti legali è radicalmente nullo; la nullità, quale vizio assoluto, è rilevabile e opponibile da chiunque vi abbia interesse, incluso l’ente previdenziale obbligato a erogare la prestazione.
- L’eccezione che consente ai docenti di esercitare la libera professione e di mantenere l’iscrizione all’albo non è estensibile ad altre categorie di personale scolastico, dovendosi accertare in concreto l’inquadramento professionale del dipendente pubblico.
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