Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29798/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia, sezione distaccata di Messina, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole all'Ufficio. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 101 c.p.c. e degli artt. 31 e 61 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse omesso di verificare la regolare convocazione delle parti all'udienza di trattazione del 17 aprile 2019: l'avviso di udienza sarebbe stato inviato a un indirizzo errato, circostanza emersa dal successivo invio della comunicazione del dispositivo a indirizzo diverso. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del DPR 131/1986. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, rilevando che la mancata o inesatta comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza nel processo tributario lede il diritto di difesa e il contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come parametro della violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione alla mancata corretta convocazione all'udienza.

  • art. 31 D.Lgs. 546/1992

    La comunicazione dell'avviso di trattazione deve essere inviata alle parti almeno trenta giorni prima dell'udienza; la sua omissione o inesattezza determina nullità della decisione.

  • art. 61 D.Lgs. 546/1992

    Nel giudizio di appello tributario si applica il regime della comunicazione dell'udienza previsto per il primo grado, per effetto del rinvio operato dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato come vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza conseguente alla mancata comunicazione dell'udienza.

  • art. 37 DPR 131/1986

    Il secondo motivo lo richiama per denunciare una violazione sostanziale; la Corte non lo esamina perché il motivo resta assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza svolge una funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; la sua omissione o irregolarità comporta la nullità della decisione.
  • La regolare convocazione della parte deve essere verificata dal giudice anche in appello; se dagli atti emerge che l'avviso è stato inviato a un indirizzo errato, la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza è viziata.
  • La nullità derivante dalla mancata corretta comunicazione dell'udienza può giustificare la cassazione con rinvio quando occorrano ulteriori attività processuali nel giudizio di merito.
  • L'accoglimento di un motivo processuale che assorbe gli altri impedisce l'esame del motivo residuo, che resta privo di rilievo decisorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.