Cassazione Civile, Ordinanza n. 29798/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia, sezione distaccata di Messina, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole all'Ufficio. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 101 c.p.c. e degli artt. 31 e 61 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse omesso di verificare la regolare convocazione delle parti all'udienza di trattazione del 17 aprile 2019: l'avviso di udienza sarebbe stato inviato a un indirizzo errato, circostanza emersa dal successivo invio della comunicazione del dispositivo a indirizzo diverso. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del DPR 131/1986. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, rilevando che la mancata o inesatta comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza nel processo tributario lede il diritto di difesa e il contraddittorio.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in relazione alla mancata corretta convocazione all'udienza.
La comunicazione dell'avviso di trattazione deve essere inviata alle parti almeno trenta giorni prima dell'udienza; la sua omissione o inesattezza determina nullità della decisione.
Nel giudizio di appello tributario si applica il regime della comunicazione dell'udienza previsto per il primo grado, per effetto del rinvio operato dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato come vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza conseguente alla mancata comunicazione dell'udienza.
Il secondo motivo lo richiama per denunciare una violazione sostanziale; la Corte non lo esamina perché il motivo resta assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza svolge una funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; la sua omissione o irregolarità comporta la nullità della decisione.
- La regolare convocazione della parte deve essere verificata dal giudice anche in appello; se dagli atti emerge che l'avviso è stato inviato a un indirizzo errato, la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza è viziata.
- La nullità derivante dalla mancata corretta comunicazione dell'udienza può giustificare la cassazione con rinvio quando occorrano ulteriori attività processuali nel giudizio di merito.
- L'accoglimento di un motivo processuale che assorbe gli altri impedisce l'esame del motivo residuo, che resta privo di rilievo decisorio.
Come è indicizzato
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