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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40347/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato una condanna per fatti di ricettazione e di detenzione/introduzione in commercio di beni con marchi o segni contraffatti. I primi cinque motivi erano ripetitivi rispetto ai motivi già dedotti in appello: con i primi due si contestava l'accertamento della contraffazione dei beni, lamentando la mancata integrazione probatoria; con il terzo si censurava la valorizzazione della mancanza di documentazione comprovante l'acquisto lecito e l'assenza di spiegazioni come indice della consapevolezza della ricettazione; con il quarto si sosteneva l'irrilevanza della grossolanità del falso ai fini del reato ex art. 474 c.p.; con il quinto si deduceva, in modo generico e inconferente, un vizio relativo al trattamento sanzionatorio, richiamando una pena di cinque anni di reclusione non corrispondente a quella concretamente irrogata. Il sesto motivo lamentava la violazione del diritto di difesa per il mancato rinvio dell'udienza in ragione dello 'sciopero' del difensore, in un giudizio di appello svolto con modalità cartolare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi cinque motivi generici perché meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese in appello, evidenziando in particolare che: l'integrazione probatoria sulla contraffazione era superflua per l'evidenza della difformità dei beni; la consapevolezza della ricettazione era logicamente desunta dall'assenza di documentazione sull'acquisto lecito e di spiegazioni alternative; la grossolanità del falso è irrilevante ai fini del reato ex art. 474 c.p.; il quinto motivo era inconferente e generico. Quanto al sesto motivo, la Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa, richiamando la giurisprudenza che nega, nelle udienze cartolari, l'esercizio del diritto al rinvio per sciopero del difensore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    La grossolanità del falso non incide sulla configurabilità del reato; ai fini della fattispecie rileva la messa in circolazione o la detenzione dei beni con segni contraffatti, non la particolare evidenza dell'alterazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, altrimenti i motivi sono generici e inammissibili.

  • art. 420-bis c.p.p.

    In caso di udienza cartolare in appello non opera il rinvio per sciopero del difensore nei termini prospettati dal ricorrente, secondo il richiamo alla giurisprudenza di legittimità.

Massime di principio

  • Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che si limitino a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'assenza di documentazione idonea a giustificare la provenienza lecita della merce e l'assenza di spiegazioni alternative possono essere valorizzate come indici della consapevolezza richiesta per la ricettazione.
  • Ai fini del reato previsto dall'art. 474 c.p. la grossolanità del falso non esclude la rilevanza penale della condotta, se i beni risultano comunque contraffatti e destinati alla circolazione.
  • Nel giudizio di appello svolto in forma cartolare non è configurabile, secondo la giurisprudenza richiamata, un automatico diritto al rinvio per lo sciopero del difensore dedotto dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneUso di atto falsoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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