Cassazione Penale, Sentenza n. 12954/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato imputato per detenzione illegale di una carabina (Norinco calibro .221.R) trovata nel ripostiglio dell'abitazione in cui dimorava. Il Tribunale, con rito abbreviato, lo aveva assolto per insufficienza di indizi (art. 530, comma 2 c.p.p.). La Procura appellò e la Corte d'appello di Bologna ribaltò l'assoluzione, ritenendo provata la detenzione sulla base della rivalutazione delle dichiarazioni rese in sede di convalida (in particolare la deposizione dell'operante Neri), della presenza di una borsa schermata e dei precedenti dell'imputato, condannando Suciu a 2 anni di reclusione e a 2.000 euro di multa. Suciu ricorse in Cassazione denunciando la violazione del principio di applicazione dell'art. 533 c.p.p. e l'erronea valutazione degli indizi; il Procuratore Generale in Cassazione chiese l'annullamento con rinvio rilevando che la Corte d'appello aveva cambiato l'apprezzamento di prove dichiarative decisive senza rinnovare l'istruttoria anche sulle persone che avevano reso quelle dichiarazioni, in violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio. Ha ritenuto che la Corte d'appello, avendo ribaltato una sentenza assolutoria emessa con rito abbreviato sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative decisive (in particolare la deposizione dell'operante Neri e le notizie attribuite al padre dell'imputato), era tenuta a rinnovare l'istruttoria e ad escutere i testimoni rilevanti in contraddittorio ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; la mancata rinnovazione ha violato il principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' e l'obbligo di motivazione rafforzata in caso di ribaltamento dell'assoluzione.
Norme richiamate
legge n. 895 del 1967, artt. 2 e 7
Norme sostanziali che disciplinano il delitto di detenzione illegale di arma; la fattispecie contestata al ricorrente è stata formulata in base a queste disposizioni.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che ha consentito al Tribunale di assolvere l'imputato con rito abbreviato per insufficienza di indizi; la sentenza di primo grado si è fondata su questo disposto.
Richiamata nel gravame del ricorrente come parametro di corretta applicazione della disciplina dell'abbreviato e della decisione; il ricorrente ha denunciato una errata applicazione nella valutazione probatoria operata dalla Corte d'appello.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Principale norma interpretata dalla Corte di Cassazione: impone la rinnovazione dell'istruttoria in appello quando la pronuncia d'appello modifica in senso sfavorevole un'assoluzione di primo grado sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative decisive; la sua violazione ha determinato l'annullamento con rinvio.
art. 603, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato nel provvedimento come parte del quadro normativo relativo alla rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha rilevato la mancata osservanza delle garanzie procedurali previste.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione rispetto alla violazione di norme processuali o errata applicazione del diritto; su tale base il ricorso conteneva l'eccezione di inosservanza/erronea applicazione.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento alla possibilità che la Corte di Cassazione rilevi d'ufficio l'omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello quando ciò configuri una violazione di garanzie fondamentali del processo.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione di primo grado basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative 'decisive', è obbligata a rinnovare l'istruttoria e ad escutere i testi rilevanti in contraddittorio, anche d'ufficio (art. 603, comma 3-bis c.p.p.).
- Il ribaltamento di una sentenza assolutoria richiede una motivazione rafforzata: la valutazione che conduce alla condanna deve essere dichiarata 'oltre ogni ragionevole dubbio' e adeguatamente motivata.
- La semplice rivalutazione a distanza di dichiarazioni rese in precedenza non può sostituire l'esame diretto dei dichiarante quando quelle dichiarazioni costituiscono elemento decisivo della decisione.
- Elementi indiziari e circostanziali (presenza di oggetti, precedenti) possono concorrere alla decisione, ma non suppliscono all'obbligo di rinnovare l'istruttoria se la condanna si fonda fondamentalmente su prove dichiarative non rimesse al contraddittorio.
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la violazione delle garanzie processuali fondamentali (tra cui la mancata rinnovazione dell'istruttoria) e annullare con rinvio quando la decisione di merito è viziata per tale omissione.
- In riti speciali come l'abbreviato, resta fermo il principio che il giudice di appello deve rispettare le stesse garanzie quando la decisione assume carattere decisivo per la posizione dell'imputato.
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