Cassazione Civile, Ordinanza n. 19587/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta della lavoratrice di ottenere l'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'INPS di ripetere l'indennità di disoccupazione agricola percepita per l'anno 2013, conseguente alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e alla richiesta di reiscrizione per il medesimo anno. In primo grado il Tribunale aveva accolto le domande della lavoratrice; la Corte d'appello, invece, ha accolto l'eccezione di decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7/1970 (come richiamato e coordinato con la disciplina successiva) e ha rigettato le domande. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970 e dell'art. 38, comma 6, del d.l. n. 98/2011, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provata la pubblicazione telematica della cancellazione dagli elenchi nel periodo 15/12/2014-10/01/2015 sulla base di documenti prodotti dall'INPS e contestati perché privi di sottoscrizione e attestazione di conformità. In sostanza, la doglianza censura la valutazione delle prove documentali e l'individuazione del dies a quo della decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo investisse esclusivamente l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito, in particolare la valutazione di documenti già prodotti in primo grado circa l'avvenuta pubblicazione della cancellazione dagli elenchi. Ha quindi affermato che si trattava di una censura inammissibile in sede di legittimità, perché diretta contro una valutazione di prove documentali rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito ex art. 116, comma 1, c.p.c., senza denuncia di specifiche violazioni delle regole legali di formazione o valutazione della prova. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
come convertito dalla l. n. 83/1970; abrogato dall'art. 24 del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008; ripristinato dal d.l. n. 98/2011 convertito dalla l. n. 111/2011
norma invocata come base della decadenza relativa all'impugnazione/contestazione della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e al relativo dies a quo
art. 38, comma 6, d.l. n. 98/2011
convertito dalla l. n. 111/2011
richiamato insieme all'art. 22 del d.l. n. 7/1970 quale disciplina applicabile alla decadenza dedotta nel giudizio
richiamato per le modalità telematiche di pubblicazione della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli
consente al giudice di merito il libero apprezzamento delle prove documentali; la censura che mira solo a contestare tale valutazione è inammissibile in cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per incardinare la doglianza di violazione e falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova e diversa valutazione di prove documentali già esaminate dal giudice di merito, quando la censura si risolva in un mero dissenso sull'apprezzamento del materiale istruttorio.
- La violazione dell'art. 116, comma 1, c.p.c. non può essere dedotta come semplice contestazione del convincimento del giudice di merito, ma solo ove si denunci l'utilizzo di un criterio legale di valutazione della prova diverso da quello imposto dalla legge.
- Quando la decisione impugnata fonda il dies a quo di una decadenza sulla prova della pubblicazione di un atto, la contestazione in cassazione deve investire specifici errori di diritto o di metodo probatorio, non la sola ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello.
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