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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19587/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta della lavoratrice di ottenere l'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'INPS di ripetere l'indennità di disoccupazione agricola percepita per l'anno 2013, conseguente alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e alla richiesta di reiscrizione per il medesimo anno. In primo grado il Tribunale aveva accolto le domande della lavoratrice; la Corte d'appello, invece, ha accolto l'eccezione di decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7/1970 (come richiamato e coordinato con la disciplina successiva) e ha rigettato le domande. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970 e dell'art. 38, comma 6, del d.l. n. 98/2011, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provata la pubblicazione telematica della cancellazione dagli elenchi nel periodo 15/12/2014-10/01/2015 sulla base di documenti prodotti dall'INPS e contestati perché privi di sottoscrizione e attestazione di conformità. In sostanza, la doglianza censura la valutazione delle prove documentali e l'individuazione del dies a quo della decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo investisse esclusivamente l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito, in particolare la valutazione di documenti già prodotti in primo grado circa l'avvenuta pubblicazione della cancellazione dagli elenchi. Ha quindi affermato che si trattava di una censura inammissibile in sede di legittimità, perché diretta contro una valutazione di prove documentali rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito ex art. 116, comma 1, c.p.c., senza denuncia di specifiche violazioni delle regole legali di formazione o valutazione della prova. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 d.l. n. 7/1970

    come convertito dalla l. n. 83/1970; abrogato dall'art. 24 del d.l. n. 112/2008, convertito dalla l. n. 133/2008; ripristinato dal d.l. n. 98/2011 convertito dalla l. n. 111/2011

    norma invocata come base della decadenza relativa all'impugnazione/contestazione della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e al relativo dies a quo

  • art. 38, comma 6, d.l. n. 98/2011

    convertito dalla l. n. 111/2011

    richiamato insieme all'art. 22 del d.l. n. 7/1970 quale disciplina applicabile alla decadenza dedotta nel giudizio

  • art. 12 bis r.d. n. 1949/1940

    richiamato per le modalità telematiche di pubblicazione della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    consente al giudice di merito il libero apprezzamento delle prove documentali; la censura che mira solo a contestare tale valutazione è inammissibile in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per incardinare la doglianza di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova e diversa valutazione di prove documentali già esaminate dal giudice di merito, quando la censura si risolva in un mero dissenso sull'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La violazione dell'art. 116, comma 1, c.p.c. non può essere dedotta come semplice contestazione del convincimento del giudice di merito, ma solo ove si denunci l'utilizzo di un criterio legale di valutazione della prova diverso da quello imposto dalla legge.
  • Quando la decisione impugnata fonda il dies a quo di una decadenza sulla prova della pubblicazione di un atto, la contestazione in cassazione deve investire specifici errori di diritto o di metodo probatorio, non la sola ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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