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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28148/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la correzione di un presunto errore materiale nell'ordine di esecuzione n. 121/2018 SIEP (22/03/2019), sostenendo che siano stati formati due cumuli parziali anziché un unico cumulo, con conseguente errore nel calcolo della pena complessiva da espiare (risultata pari a 39 anni invece che 30). Ha dedotto violazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 78 c.p., sostenendo che il reato associativo oggetto del secondo cumulo sarebbe stato consumato prima dell'inizio della detenzione (la "pungiuta" nel 1998) e dunque non poteva essere trattato come reato commesso durante la carcerazione o incidenza sul secondo cumulo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione già sofferti, è corretto formare cumuli parziali: il primo cumulo comprende le pene relative ai reati commessi fino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p. e detrazione del presofferto); il secondo cumulo comprende la pena residua e le pene per i reati commessi successivamente fino alla successiva detenzione. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per i reati permanenti, la data rilevante è la cessazione della permanenza. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto coerente la valutazione del giudice dell'esecuzione che ha considerato il reato associativo come commesso sino al novembre 2010 (data di cessazione della permanenza) e ha escluso rilievo alla data della "pungiuta" (inizio della partecipazione), confermando l'assenza di errore materiale e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Applicazione del criterio moderatore nel singolo cumulo parziale: quando si formano cumuli parziali per reati commessi in tempi diversi, l'art. 78 va applicato al cumulo relativo ai reati commessi fino a una certa data (detrazione del presofferto per quel periodo).

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Principio che impedisce di computare nel cumulo complessivo la pena già espiata prima della commissione del reato che determina l'emissione del provvedimento da eseguire; va garantita la non imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente.

Massime di principio

  • Se il condannato commette nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo l'interruzione dell'esecuzione, si devono formare cumuli parziali e non un unico cumulo globale.
  • L'art. 78 c.p. (criterio moderatore) si applica al singolo cumulo parziale e comporta la detrazione del periodo presofferto relativo a quel cumulo.
  • Per i reati permanenti la data rilevante ai fini del cumulo è la cessazione della permanenza (data di estinzione della condotta permanente), non l'inizio della condotta; quindi atti iniziali (es. la "pungiuta") non determinano automaticamente la data di commissione per il cumulo.
  • Quando esistono più criteri legittimi per l'imputazione delle pene a diversi cumuli, occorre verificare le conseguenze concrete e preferire la soluzione meno gravosa per il condannato (principio di favore).
  • La richiesta di correzione di un presunto errore materiale non è accoglibile se, in realtà, la questione è una valutazione giuridica o fattuale sul corretto criterio di cumulo già operato dal giudice; in tali casi la valutazione del giudice dell'esecuzione è sindacabile solo nei limiti stretti previsti dalla legge.

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