Cassazione Penale, Sentenza n. 1720/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per furto (un flacone di profumo sottratto nel centro commerciale Roma Est) ai sensi degli artt. 624 e 625 n.2 c.p. L'imputato, tramite difensore, ha articolato più censure: 1) derubricazione a tentativo di furto (contestazione del momento del perfezionamento dell'impossessamento); 2) applicabilità dell'esimente/causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p.; 4) improcedibilità per mancanza della legittimazione a querelare da parte della denunciante (procura speciale); 5) riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 co.4 c.p.); 6) mancata riduzione della pena pecuniaria (riferimento ad art. 133-bis/133 c.p.); 7) mancata concessione della non menzione nel casellario (art. 175 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, per reiterazione o per non deduzione in appello, la maggior parte dei motivi (1,3,4,5,6,7). Tuttavia ha ritenuto fondato il secondo motivo relativo all'art. 131-bis c.p.: la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato la valutazione complessiva della 'tenuità' tenendo conto di tutte le peculiari circostanze (modalità, grado di colpevolezza, entità del danno) e ha posto l'accento su precedenti dell'imputato senza valutare compiutamente modalità e danno. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla questione concernente l'art. 131-bis e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma; il resto della sentenza è stato confermato e il ricorso è dichiarato inammissibile per le altre censure.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di furto; la Corte ha confermato che l'atto di staccare la placca antitaccheggio e allontanarsi dalla merce ha determinato il perfezionamento dell'impossessamento, integrando il furto.
Aggravante prevista per il reato di furto; la Corte ha ritenuto adeguata la spiegazione circa l'esistenza della circostanza aggravante in base alle modalità del fatto e alla collocazione della placca.
Disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Cassazione ha ritenuto che la valutazione della Corte distrettuale sia insufficiente e ha annullato la sentenza limitatamente a questa questione perché mancava una valutazione complessiva e motivata di modalità, grado di colpevolezza e danno.
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Criteri di impugnazione per la cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili molte censure perché reiterative delle doglianze già prospettate in appello e motivatamente respinte, richiedendo un confronto critico con le motivazioni rese in sede di merito.
Riguarda la circostanza attenuante per il danno di speciale tenuità; la Corte ha ricordato che per riconoscerla il danno deve essere lievissimo e la sola esiguità del valore non è sufficiente se non valutati anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli.
Parametri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, danno ecc.); richiamato dalla Corte come criteri necessari anche per valutare la tenuità e per motivare la non menzione.
Regola sulla non menzione della condanna nel certificato del casellario; la sua concessione è discrezionale e richiede motivazione sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte ha ritenuto lecita la valutazione di merito che l'ha negata nel caso concreto.
art. 131 (richiamo giurisprudenziale)
Richiami giurisprudenziali su come valutare la tenuità e la non abitualità: la Corte sottolinea che i precedenti penali e l'abitualità incidono negativamente sulla configurabilità della tenuità.
art. 133-bis c.p. (richiamato dal ricorrente)
Citato dal ricorrente in relazione alla riduzione della pena pecuniaria; la Corte ha escluso il motivo perché non era stato dedotto in appello.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a ripetere argomentazioni già presentate e respinte in appello: occorre confrontarsi specificamente con le motivazioni di secondo grado altrimenti il motivo è inammissibile.
- La valutazione della 'tenuità del fatto' (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e motivata delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno; l'assenza di questa disamina può giustificare l'annullamento e il rinvio.
- La 'doppia conforme' (condanna in primo e secondo grado) integra una motivazione complessiva che si valuta in unità; ciò rende più difficile per il ricorrente ottenere la cassazione salvo errori di motivazione specifici.
- La semplice esiguità del valore della cosa sottratta non è automaticamente sufficiente per riconoscere la tenuità del danno: occorre considerare anche gli effetti pregiudizievoli e le modalità del fatto.
- La procura speciale non attribuisce automaticamente la legittimazione a proporre querela per conto della società; va valutata la portata della procura e dei poteri di rappresentanza.
- La concessione della non menzione nel casellario è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e deve essere adeguatamente motivata con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p.
- Le questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione (rischio di inammissibilità).
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