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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1213/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/05/2024 con cui il Tribunale di Napoli, accogliendo l'impugnazione del Pubblico ministero, ha disposto la custodia in carcere nei confronti di Salvatore Todisco per i reati di omicidio (come mandante/organizzatore), detenzione e porto illegale di arma e spari in luogo pubblico. Il ricorso per cassazione deduceva: (1) vizio di motivazione per mancata considerazione di piste alternative e di elementi investigativi che avrebbero coinvolto terzi; (2) violazione delle norme di inutilizzabilità relative alle originarie dichiarazioni rese dallo stesso Todisco (assenza di garanzie difensive quando già sussistevano indizi); (3) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Pasquale Todisco per mancato rispetto degli artt. 62, 63 e 191 c.p.p.; (4) omessa e insufficiente valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Pasquale Todisco. Sono stati altresì proposti motivi nuovi ai sensi dell'art. 311 c.p.p. relativi a elementi investigativi sopravvenuti che, a detta del ricorrente, renderebbero inutilizzabili talune assunzioni probatorie.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato infondato e quindi respinto. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame riguardo alla sussistenza di un quadro di gravità indiziaria serio e della sussistenza delle esigenze cautelari, tenuto conto del movente (litigi civili e minacce pregresse), della presenza dell'indagato nei pressi del luogo dell'omicidio nell'arco temporale rilevante, del tentativo di occultamento dell'alibi (menzogna sull'uso del trattore) e delle dichiarazioni di testimoni e collaboratori (Pasquale Todisco e Longobardi) corroborate da riscontri come filmati e intercettazioni. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i primi, secondi e quarti motivi per genericità o carenza di decisività delle prove contestate; ha inoltre ritenuto legittima, nella parte ritenuta utilizzabile, l'assunzione e la valutazione delle dichiarazioni di terzi (anche se alcune parti sono state ritenute inutilizzabili) in conformità ai principi giurisprudenziali su art. 63 c.p.p. e sulla valutazione delle chiamate di correità. Pertanto l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    individuazione del Tribunale in funzione di giudice dell'appello cautelare; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità su provvedimenti cautelari emessi in tale funzione

  • art. 110 cod. pen.

    concorso di persone nel reato (richiamato nell'imputazione)

  • art. 575 cod. pen.

    delitto di omicidio; norma sostanziale costitutiva del capo A dell'imputazione

  • art. 577 cod. pen.

    circostanze aggravanti con riferimento alle modalità dell'omicidio (citata nell'imputazione)

  • art. 61 cod. pen.

    art. 61, comma primo, n. 1 e n. 2 cod. pen.

    aglomerazione di circostanze aggravanti: ruolo di mandante/decidente e futili/abietti motivi valutati come aggravanti

  • art. 81 cod. pen.

    art. 81, comma secondo, cod. pen.

    concernente ricorrenza della continuazione o concorso formale (citata nell'imputazione)

  • legge n. 497/1974

    artt. 10, 12, 14 legge n. 497/1974

    norme sulla detenzione e porto di armi (richiamate nel capo B dell'imputazione)

  • art. 273 cod. proc. pen.

    art. 273, comma 3 cod. proc. pen.

    richiamata la "doppia presunzione" in tema di esigenze cautelari in relazione alla gravità del titolo cautelare (rilevanza ai fini della scelta della misura)

  • art. 63 cod. proc. pen.

    art. 63, commi 1 e 2 cod. proc. pen.

    disciplina delle garanzie per l'assunzione di dichiarazioni testimoniali e della sanzione di inutilizzabilità se il dichiarante era già indiziato in modo non equivoco; la Corte distingue tra applicabilità del comma 1 (uso contro terzi) e comma 2 (inutilizzabilità erga omnes) rilevando l'assenza di indizi non equivoci al momento delle escussioni contestate

  • art. 64 cod. proc. pen.

    richiamata quale norma sulle garanzie difensive e sugli obblighi procedurali connessi alle escussioni

  • art. 62 cod. proc. pen.

    norma citata in relazione alle garanzie processuali per l'assunzione delle dichiarazioni

  • art. 191 cod. proc. pen.

    norma sul segreto delle indagini/intercettazioni citata nel quadro degli elementi investigativi rilevati

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    criteri di valutazione della testimonianza e, nel caso, applicazione da parte del Tribunale per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni di chiamata di correità

  • art. 311 cod. proc. pen.

    art. 311, comma 4 cod. proc. pen.

    riferimento all'ammissione di motivi nuovi nel ricorso per cassazione; il ricorrente ha proposto motivi nuovi che sono stati esaminati e non ritenuti decisivi

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali il sindacato di legittimità verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario; tuttavia la cognizione cautelare è prognostica e richiede un grado di probabilità più elevato rispetto al giudizio di merito.
  • Le dichiarazioni rese senza le garanzie di cui agli artt. 63-64 c.p.p. possono essere inutilizzabili 'erga omnes' solo se, al momento dell'escussione, il dichiarante risultava raggiunto da indizi non equivoci di reità; sospetti o elementi generici non sono sufficienti per estendere la sanzione.
  • Le dichiarazioni autoaccusatorie o contenenti elementi di chiamata in correità rese da persone non formalmente indagate possono essere utilizzate nei confronti di terzi quando non ricorra l'inutilizzabilità erga omnes: la valutazione dell'attendibilità richiede riscontri estrinseci anche solo parziali o tendenziali.
  • La menzogna sull'alibi o il tentativo di occultare la propria presenza costituiscono un indizio che, unitamente ad altri elementi, può contribuire a formare un quadro di gravità indiziaria anche se da sola non necessariamente è decisiva.
  • In cassazione il motivo che deduce inutilizzabilità di prove deve indicare con precisione gli atti affetti dal vizio e spiegare la loro incidenza sul compendio indiziario; la genericità o la mancata dimostrazione della decisività rendono il motivo inammissibile.
  • Nel riesame cautelare il giudice deve confrontarsi criticamente con le ragioni del rigetto del primo giudice, ma non gli è richiesto il livello di certezza del giudizio di merito: è ammessa una valutazione complessiva e prognostica degli indizi.

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