Cassazione Penale, Sentenza n. 13323/2024 del 02/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato, senza fissare udienza partecipata, il provvedimento provvisorio del Magistrato di sorveglianza che aveva concesso la detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1-bis ord. pen. Il motivo unico dedotto è la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 678 e 666 cod. proc. pen.: secondo il ricorrente l'emissione, nel frattempo, di un nuovo cumulo e relativo ordine di esecuzione (13/03/2023) da parte della Procura avrebbe imposto al Tribunale di sorveglianza di fissare l'udienza partecipata ex art. 666 cod. proc. pen. prima di confermare il provvedimento provvisorio
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza avesse emanato un'ordinanza provvisoria notificata e non opposta; correttamente il Tribunale, ai sensi dell'art. 678 comma 1-ter cod. proc. pen., ha confermato senza formalità la decisione del magistrato non essendo intervenuta opposizione. Anche se successivamente era stato emesso un nuovo cumulo (13/03/2023) che assorbiva il precedente, il ricorrente non ha dedotto censure specifiche sul provvedimento provvisorio né ha dimostrato quale vantaggio concreto sarebbe derivato dall'aver svolto il contraddittorio. Dunque manca l'interesse concreto richiesto dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata come criterio di impugnazione; la Corte valuta che il motivo di doglianza dedotto in base a questa norma non sia idoneo a superare il vizio di interesse, essendo privo di effetti pratici sull'esito del provvedimento impugnato
art. 678 comma 1-ter cod. proc. pen.
Prevede che, se l'ordinanza provvisoria del magistrato di sorveglianza non è stata opposta, il Tribunale di sorveglianza confermi senza formalità la decisione del magistrato; la Corte ha ritenuto l'applicazione corretta e che non fosse necessario fissare udienza
Regola l'udienza partecipata; la Corte ha stabilito che l'obbligo di fissare udienza non sussisteva in assenza di opposizione al provvedimento provvisorio e in mancanza di motivi concreti che dimostrassero utilità pratica dall'espletamento del contraddittorio
art. 568 comma 4 cod. proc. pen.
Stabilisce la condizione di interesse all'impugnazione; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che l'impugnazione non fosse idonea a procurare un vantaggio pratico al ricorrente
art. 47-ter comma 1-bis ordinamento penitenziario
Norma che disciplina la detenzione domiciliare/affidamento; la Corte ha rilevato che il beneficio era stato concesso dal magistrato di sorveglianza e non era stato impugnato, sicché la sua conferma risultava proceduralmente corretta
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di condannare l'inammissibile ricorrente a versare una somma alla Cassa delle ammende quando non emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Se non si oppone una ordinanza provvisoria del magistrato di sorveglianza, il Tribunale può confermarla senza fissare udienza ai sensi dell'art. 678 comma 1-ter cod. proc. pen.
- L'esistenza di un successivo cumulo o ordine di esecuzione non determina automaticamente il diritto a un'udienza partecipata: bisogna dimostrare che il mancato contraddittorio ha prodotto (o produrrebbe) un pregiudizio concreto e un vantaggio pratico ottenibile con l'accoglimento dell'impugnazione
- Per essere ammesso un ricorso in cassazione è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione, ossia che l'annullamento o la riforma della decisione produrrebbe un vantaggio pratico per il ricorrente (art. 568 comma 4 cod. proc. pen.)
- Le impugnazioni puramente teoriche sull'interpretazione di norme procedurali, senza prospettare effetti pratici sullo status giuridico del ricorrente, sono a rischio di inammissibilità
- Chi intende contestare la mancata fissazione dell'udienza o la conferma senza formalità di un provvedimento provvisorio dovrebbe opporsi in primo grado o, almeno, dettagliare nel ricorso quale concreta utilità gioverebbe dall'accoglimento dell'impugnazione
- Ricorsi infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) se non emergono elementi che escludano la responsabilità del ricorrente
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