Cassazione Penale, Ordinanza n. 34735/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento, ritenendo la doglianza generica e comunque non proponibile nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del G.U.P. di Bergamo che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata con il pubblico ministero per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso per cassazione ha dedotto un vizio di motivazione, lamentando la mancata indicazione degli elementi da cui desumere la sua responsabilità. La Corte ha però rilevato che l'impugnazione era generica e proposta al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché non era ammissibile nel rito speciale seguito.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata all'esito dell'accordo tra imputato e pubblico ministero.
consente la decisione de plano del ricorso in sede di legittimità, nel caso ritenuto dalla Corte.
delimita i casi in cui è proponibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il ricorso è stato ritenuto proposto fuori da tali casi.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto dell'applicazione della pena.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è proponibile solo nei limiti espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; al di fuori di tali casi l'impugnazione è inammissibile.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare in modo generico la motivazione sulla responsabilità, senza confrontarsi con i ristretti limiti di impugnazione del patteggiamento, non è scrutinabile in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Come è indicizzato
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