Cassazione Civile, Ordinanza n. 21561/2021 del 27/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un proprietario conveniva dinanzi alla Corte d'appello la società concessionaria dei lavori e ANAS, chiedendo l'indennità di occupazione legittima relativa a terreni sottoposti a occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio. Il giudice di merito aveva liquidato un’indennità, ma qualificando i suoli come agricoli e non edificabili. In cassazione il proprietario contestava tale qualificazione, sostenendo che le particelle, pur inserite in una zona urbanisticamente suscettibile di edificazione, non erano colpite da vincoli assoluti e dunque dovevano considerarsi edificatorie ai fini dell’indennità. La società concessionaria proponeva ricorso incidentale deducendo l’inammissibilità originaria della domanda per mancato previo ricorso alla Commissione provinciale, ai sensi dell’art. 50 d.P.R. 327/2001, assumendo che quella fosse la condizione di proponibilità della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità formulata dalla società concessionaria, perché la disciplina degli artt. 49 e 50 d.P.R. 327/2001 riguarda l’occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, mentre nel caso concreto l’occupazione era preordinata all’espropriazione e ricadeva nell’ambito dell’art. 22-bis, che non prevede il previo passaggio dinanzi alla Commissione provinciale. Quanto al ricorso principale, ha confermato che i terreni non avevano natura edificatoria, essendo gravati da vincoli di inedificabilità assoluta (area instabile, vincolo paesaggistico, distanze dagli argini e classificazione idrogeologica), con conseguente correttezza della liquidazione dell’indennità come per suoli non edificabili. Spese compensate tra ricorrente principale e incidentale, con condanna di entrambi alle spese in favore di ANAS.
Norme richiamate
art. 22-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
il proprietario, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può presentare osservazioni scritte e depositare documenti
si applica all'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e non impone il previo ricorso alla Commissione provinciale per la determinazione dell'indennità
art. 37 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
i vincoli di inedificabilità assoluta escludono la natura edificatoria del suolo ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione e occupazione
art. 49 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo
disciplina una fattispecie autonoma rispetto all'occupazione preordinata all'esproprio
art. 50 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
prevede, per l'occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio, la determinazione dell'indennità da parte della Commissione provinciale e l'opposizione alla stima
art. 41 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato quale base per la Commissione provinciale competente a determinare l'indennità
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
si applica, in quanto compatibile, all'opposizione alla stima in materia di occupazione temporanea
art. 142, primo comma, lett. c), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
il vincolo paesaggistico relativo alla fascia di rispetto dai corsi d'acqua concorre a rendere il bene inedificabile
art. 96, lett. f), r.d. 25 luglio 1904, n. 523
i divieti di edificazione in prossimità degli argini sono espressione di un vincolo assoluto di inedificabilità
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
riconosce i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, disciplinata dagli artt. 49 e 50 del d.P.R. n. 327/2001, ha una funzione autonoma e non può essere sovrapposta all'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, regolata da altre disposizioni del testo unico.
- Quando l'occupazione è preordinata all'esproprio, la domanda di indennità non è subordinata al previo esperimento del procedimento davanti alla Commissione provinciale previsto per l'occupazione temporanea di cui all'art. 50 d.P.R. n. 327/2001.
- Ai fini indennitari, un terreno deve essere qualificato come non edificabile quando risulti gravato da vincoli legali di inedificabilità assoluta, anche se la disciplina urbanistica generale lo collochi in una zona astrattamente edificabile.
- I vincoli paesaggistici, idrogeologici e le fasce di rispetto dai corsi d'acqua possono integrare limitazioni legali della proprietà idonee a escludere l'edificabilità del suolo e a incidere negativamente sul valore indennizzabile.
- Le limitazioni legali che derivano dalla natura e ubicazione del bene, e non da scelte discrezionali di pianificazione, devono essere considerate nella stima dell'indennità di espropriazione e di occupazione.
- Le norme che vietano l'edificazione in prossimità degli argini dei corsi d'acqua rispondono a finalità pubblicistiche inderogabili e configurano vincoli assoluti di inedificabilità.
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