Cassazione Civile, Ordinanza n. 06016/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione, aveva notificato a una società poi fallita un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2000, contestando ricavi non dichiarati e maggiori imposte ai fini IRES, IVA e IRAP sulla base di un accertamento analitico-induttivo fondato sull'inattendibilità della contabilità e sulla percentuale di ricarico. La società aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, il difetto di motivazione dell'avviso e l'erroneità del calcolo della percentuale di ricarico; i giudici di merito avevano annullato l'accertamento. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., sostenendo che, una volta ritenuta non attendibile la contabilità ma non congrua la percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio, il giudice tributario non poteva limitarsi ad annullare l'atto, dovendo invece procedere alla corretta rideterminazione della pretesa fiscale. La resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che la censura mirasse a un nuovo giudizio di merito e che mancasse l'indicazione delle critiche svolte nei gradi precedenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha accolto il motivo dell'Agenzia. Ha chiarito che la CTR, pur avendo reputato non coerente la metodologia di calcolo della percentuale di ricarico adottata dall'Ufficio, non avrebbe dovuto annullare integralmente l'avviso di accertamento, ma determinare essa stessa la corretta pretesa fiscale entro i limiti del petitum, esercitando i poteri di valutazione e quantificazione propri del giudizio tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
la censura è stata veicolata come violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto che sollevasse una questione di diritto ammissibile in cassazione.
richiamato per escludere che la rideterminazione giudiziale della pretesa fiscale integri violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito della pretesa tributaria, non limitandosi all'annullamento.
indicati dalla Corte come base dei poteri di indagine, valutazione dei fatti e delle prove che consentono al giudice tributario di quantificare la pretesa fiscale.
citato indirettamente nel riferimento all'ordinario onere della prova, senza specifica elaborazione autonoma nel testo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il giudice ritenga solo parzialmente infondata la pretesa fiscale dell'Amministrazione, non può limitarsi ad annullare integralmente l'atto impugnato, ma deve rideterminare il quantum effettivamente dovuto entro i limiti delle domande delle parti.
- L'accertamento tributario non ha natura meramente demolitoria: il giudizio di merito è sostitutivo e mira all'accertamento sostanziale del rapporto, sicché il giudice deve quantificare la corretta pretesa fiscale con i poteri istruttori e valutativi riconosciutigli dal codice di procedura civile.
- La sola non condivisibilità del metodo di calcolo utilizzato dall'Ufficio non equivale all'inesistenza della pretesa fiscale; se il fondamento dell'accertamento permane, il giudice deve procedere a una diversa determinazione della base imponibile o del ricarico.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice tributario, nel correggere il quantum della pretesa fiscale, si mantenga entro il perimetro del petitum e svolga la funzione di controllo e quantificazione propria del processo tributario.
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