Cassazione Penale, Sentenza n. 26548/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per traffico internazionale di cocaina (importazione e detenzione in concorso di ingenti quantità), contestando in particolare: 1) la violazione dell'art. 69 c.p. e il vizio di motivazione nel giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dell'ingente quantità (art. 80 T.U. Stup.), sostenendo che le attenuanti dei ricorrenti avrebbero dovuto prevalere come per il coimputato Buggiani; 2) la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. per il versamento di denaro a una comunità terapeutica, ritenuto condotta riparatoria; 3) l'erronea valutazione del ruolo di GRULLON (Yordy) e la mancata applicazione dell'art.114 c.p. e la illegittima imputazione dell'aggravante di cui all'art.80, comma 2, T.U. Stup., per difetto di consapevolezza circa l'ingente quantitativo. I ricorrenti hanno quindi chiesto riforma della comparazione delle circostanze e/o riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi e confermato la responsabilità penale e le valutazioni di fatto sui ruoli dei singoli imputati e sull'aggravante della "ingente quantità" (art. 80, comma 2, T.U. Stup.) ritenuta imputabile anche a GRULLON per la consapevolezza ricavabile dalle modalità di occultamento. Ha inoltre ritenuto infondata la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p. per il versamento alla comunità terapeutica, perché priva di un nesso diretto e reversibile con il danno specifico prodotto dalla singola partita di stupefacente. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il primo motivo: ha riscontrato un vizio motivazionale nella comparazione tra le circostanze eterogenee (attenuanti generiche versus aggravante dell'ingente quantità) operata dai giudici di merito, poiché la comparazione non è stata svolta in modo individualizzato tenendo conto dell'effettiva incidenza dell'aggravante su ciascun imputato e delle specifiche condotte riparative. Per tale profilo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al giudizio di comparazione e si è disposta la rinnovazione del giudizio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame comparativo e, se del caso, rideterminazione del trattamento sanzionatorio; i ricorsi sono invece rigettati nei restanti aspetti. La sentenza di merito resta confermata per il resto, incluse le pene di primo e secondo grado, salvo quanto da rideterminare dopo il nuovo confronto tra circostanze.
Norme richiamate
Richiamato per la partecipazione in concorso: la responsabilità a titolo di concorso è stata riconosciuta per tutti gli imputati nelle condotte di acquisto/importazione/detenzione dello stupefacente.
art.73, comma 1, T.U. Stup. (d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309)
Norma che incrimina detenzione, importazione e traffico di sostanze stupefacenti; è stato il titolo del reato contestato (importazione e detenzione in concorso di cocaina).
art.80, comma 2, T.U. Stup.
Aggravante per ingente quantità: la Corte ha ritenuto che l'aggravante fosse soggettivamente imputabile anche a chi non conoscesse esattamente il peso, purché emergesse una consapevolezza generica (es. predisposizione di vano occulto di grandi dimensioni), richiamando giurisprudenza di legittimità che ammette imputazione per ignoranza colposa o errore colposo in ordine alla quantità.
Attenuante per il concorso di rilevanza minima: richiesta per GRULLON quale concorrente con ruolo marginale. La Corte ha però ritenuto che il suo contributo non fosse "del tutto trascurabile" (detenzione delle chiavi, auto modificata per occultamento), giudicandolo non applicabile.
Attenuante per riparazione del danno: i ricorrenti invocavano l'applicazione per il versamento a una comunità terapeutica. La Corte ha ritenuto che la mera donazione non fosse idonea a riparare il danno collettivo prodotto dal singolo episodio di traffico, essendo necessario un collegamento diretto e reversibile con la specifica offesa.
art.73, comma 7 T.U. Stup.
Norma sulle attenuanti speciali per collaborazione con la giustizia nei reati in materia di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che queste previsioni speciali escludano la piena sovrapponibilità con la fattispecie comune dell'art.62 n.6 c.p. nel senso che il versamento a comunità non equivale automaticamente a collaborazione idonea.
art.74, comma 7 T.U. Stup.
Richiamata insieme all'art.73, comma 7, come attenuanti speciali riservate alla collaborazione; la corte ha valutato il versamento come non assimilabile a tali forme di collaborazione.
Richiamato nella giurisprudenza citata per precisare l'onere di prova circa la colpevolezza dell'agente rispetto alla circostanza aggravante (quantitativa): la Corte ha ritenuto soddisfatto il requisito tramite elementi indiziari e modalità di occultamento.
Richiamato a proposito del principio di comparazione delle circostanze eterogenee; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia svolto una comparazione adeguatamente individualizzata, motivo per cui ha annullato limitatamente a quel profilo e rinviato per nuovo esame.
Massime di principio
- Il giudice deve svolgere una comparazione individualizzata e motivata tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti (es. ingente quantità): non è sufficiente una valutazione globale o basata soltanto sul comportamento processuale di un imputato.
- La semplice donazione a favore di una comunità terapeutica non integra automaticamente l'attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p.: è necessario dimostrare un nesso diretto e concrezione riparatoria rispetto al danno specifico prodotto dal reato (reversibilità/collegamento con la specifica partita di stupefacente).
- Per l'applicazione dell'art.114 c.p. (ruolo marginale), è richiesta la dimostrazione che il contributo del concorrente sia del tutto trascurabile nell'economia del reato; il meriamente "meno rilevante" non è sufficiente.
- L'aggravante per ingente quantità può essere imputata anche quando l'imputato non conosceva esattamente il peso, se emerge una consapevolezza generica o una colpa relativamente alla quantità (es. auto appositamente modificata per occultare rilevanti carichi).
- Se la Corte di legittimità accerta vizi motivazionali nella comparazione delle circostanze, la soluzione è spesso l'annullamento parziale con rinvio per nuovo giudizio, non necessariamente la riforma diretta della pena: il giudice del rinvio ha discrezionalità nella ricalibrazione.
- Nel contestare la motivazione in Cassazione, la difesa deve evidenziare elementi nuovi o specifici errori logici/contraddittori nella comparazione; una mera richiesta di "diversa valutazione" dei medesimi fatti è inammissibile.
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