Cassazione Penale, Ordinanza n. 01246/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Due coimputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. La decisione impugnata aveva rideterminato la pena di uno dei due imputati su concorde richiesta delle parti e aveva confermato nel resto la pronuncia di condanna per il tentato furto aggravato in concorso e con ulteriori circostanze aggravanti. Il primo ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sulla richiesta di applicazione del minimo della pena, ma la censura è stata ritenuta generica e priva di specificità, perché non indicava quali elementi concreti rendessero erronea la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata sostituzione della pena con la detenzione domiciliare sostitutiva, ma anche tale motivo è stato giudicato generico: riproponeva argomenti già esaminati e ritenuti infondati in appello, a fronte inoltre di una pena concordata tra le parti, e non rientrava nelle ipotesi in cui è ammissibile il ricorso contro una richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo del primo ricorrente generico per indeterminatezza e il primo motivo del secondo ricorrente altrettanto generico e non specifico, sia perché meramente riproduttivo di questioni già respinte in appello, sia perché incompatibile con il perimetro del ricorso avverso il concordato. Conseguentemente ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato in relazione ai fatti contestati
richiamato quale base della contestazione di furto
richiamato per le aggravanti del furto contestato
richiamato quale ulteriore circostanza aggravante
richiamato in relazione alla forma tentata del reato
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
la Corte lo utilizza per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla motivazione impugnata; in difetto, il motivo è generico
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso
la Corte esclude l'ammissibilità del ricorso nei casi in cui esso investa una richiesta di concordato nei limiti non consentiti dalla disciplina richiamata
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, non contiene una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata, ma si limita a formule generiche o a riproporre argomenti già esaminati e respinti dal giudice di merito.
- La specificità del motivo richiede una reale correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le censure formulate: se tale correlazione manca, il motivo è generico e determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando la pena è stata definita su concorde richiesta delle parti, il ricorso non può essere utilizzato per contestazioni che esulino dai limiti dell'impugnazione consentita dal concordato, salvo che siano dedotte questioni ammissibili e specificamente argomentate.
- La mera richiesta del minimo di pena o di una diversa modulazione sanzionatoria, se non sorretta da indicazioni concrete e da un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, non soddisfa il requisito di specificità del motivo di ricorso.
Come è indicizzato
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