Cassazione Civile, Ordinanza n. 06054/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un processo civile durato complessivamente 28 anni (primo grado, appello e cassazione). In origine la Corte d'appello aveva liquidato € 15.120 per ciascun richiedente; il Ministero aveva proposto opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 sostenendo che la somma fosse eccessiva rispetto al valore della causa presupposta, pari a € 13.000. La Corte d'appello ha accolto parzialmente l'opposizione e ha ridotto l'indennizzo a € 3.900 per ciascun istante, valorizzando la "posta in gioco" e ripartendo il valore della causa tra i quattro convenuti del giudizio presupposto. I ricorrenti hanno denunciato, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2-bis L. n. 89/2001 e 6 CEDU, sostenendo che il valore della posta in gioco non fosse il criterio di liquidazione dell'indennizzo ma solo un tetto massimo, e che il giudice avesse errato nel parametrarlo al valore della controversia invece che alla durata del processo; con il secondo motivo hanno dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., censurando la compensazione delle spese della fase di opposizione, che avrebbero dovuto essere poste a carico del Ministero, ritenuto soccombente nel complesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non specificava adeguatamente le norme asseritamente violate e, comunque, era infondato nel merito: a fronte di una durata di 28 anni, l'indennizzo astrattamente spettante sarebbe stato superiore al limite della posta in gioco, non contestato, sicché la somma liquidata dalla Corte d'appello non poteva comunque essere superata. Ha respinto il secondo motivo, ritenendo corretta la compensazione delle spese della sola fase di opposizione in un giudizio di equa riparazione articolato in due fasi, poiché l'accoglimento solo parziale dell'opposizione non integra reciproca soccombenza e la valutazione del giudice di merito sui giusti motivi di compensazione non era implausibile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Prevede l'opposizione avverso il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione; il caso mostra che la decisione dell'opposizione può rideterminare il quantum dell'indennizzo.
È richiamato quale parametro della liquidazione dell'equo indennizzo per irragionevole durata del processo, in combinazione con il limite della c.d. posta in gioco.
art. 6 CEDU
È richiamato come fonte del diritto alla ragionevole durata del processo e dell'indennizzo per la sua violazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Impone l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la mancata indicazione delle norme violate comporta inammissibilità della censura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge richiede l'indicazione puntuale delle norme asseritamente violate e il confronto con la sentenza impugnata.
Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto infondato perché la censura riguardava in realtà la regolazione delle spese e non un fatto decisivo omesso.
Consente la compensazione, totale o parziale, delle spese in presenza di giusti motivi; la riduzione della domanda in un unico capo può giustificare la compensazione parziale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione del vizio di violazione di legge richiede specificità: occorre indicare la norma asseritamente violata, spiegarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la decisione impugnata; altrimenti la censura è inammissibile.
- Nel giudizio di equa riparazione, la "posta in gioco" può operare come limite massimo dell'indennizzo, sicché la doglianza sulla quantificazione è inammissibile o comunque infondata quando la somma riconosciuta non supera quel limite e, in concreto, la durata del processo avrebbe giustificato un importo superiore.
- L'accoglimento solo parziale di una domanda proposta in un unico capo non determina reciproca soccombenza; in tal caso la compensazione, anche parziale, delle spese di lite può essere giustificata ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in presenza di motivazione non implausibile.
- Il governo delle spese va effettuato considerando l'esito complessivo del giudizio e non solo l'esito di singole fasi o di singoli motivi di impugnazione.
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