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Sentenza

Sentenza n. 362/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento dell’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 D.L. n. 44/2021 e successive modifiche ed integrazioni emesso dall’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Reggio Calabria con protocollo n° -OMISSIS-, notificato in pari data, dal quale discende, ai sensi di legge, l’immediata sospensione dall’esercizio della professione, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e connesso.

Giustizia amministrativa202200172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e conseguente sospensione dall’esercizio della professione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ordine professionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4 del d.l. n. 44/2021 e la conseguente sospensione dall’esercizio della professione. Ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere e manifesta illogicità, sostenendo di non essersi sottoposto alla vaccinazione per ragioni di coscienza religiosa, connesse all’utilizzo di prodotti derivati da cellule embrionali umane, e per timori relativi alla propria salute e alle proprie condizioni personali. L’Ordine resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, chiedendo in subordine il rigetto del ricorso. Il Collegio ha inoltre esaminato se la precedente decisione cautelare, con la quale era stata trattenuta la giurisdizione del giudice amministrativo, impedisse il successivo esame della questione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto che la precedente pronuncia cautelare non avesse formato alcun giudicato implicito sulla giurisdizione, poiché il provvedimento cautelare è provvisorio, interinale e adottato sulla base di cognizione sommaria; pertanto, il difetto di giurisdizione può essere rilevato d’ufficio fino alla definizione del giudizio di primo grado. Nel merito della questione di giurisdizione, il TAR ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui appartiene al giudice ordinario la controversia concernente un diritto soggettivo quando l’amministrazione esercita un’attività vincolata, limitandosi ad accertare i presupposti predeterminati dalla legge. La sospensione dall’esercizio della professione sanitaria per inadempimento dell’obbligo vaccinale è stata ritenuta misura interamente disciplinata dall’art. 4 del d.l. n. 44/2021, senza margini di discrezionalità amministrativa: il bilanciamento tra diritto alla salute e diritto al lavoro è stato effettuato direttamente dal legislatore. Ne consegue che la posizione del professionista è un diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario. Il giudizio può essere riassunto davanti a quest’ultimo nei termini e nelle forme dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dei diversi orientamenti giurisprudenziali emersi sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. n. 44/2021, convertito nella l. n. 76/2021

    La sospensione dall’esercizio della professione sanitaria per inadempimento dell’obbligo vaccinale costituisce conseguenza vincolata, regolata direttamente dalla legge, senza margini di discrezionalità amministrativa.

  • art. 9 c.p.a.

    Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio

    Il giudice amministrativo può rilevare il proprio difetto di giurisdizione fino alla definizione del giudizio di primo grado, anche se in sede cautelare aveva trattenuto la giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    La controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nelle forme e nei termini previsti dalla norma.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La controversia sulla sospensione dall’esercizio di una professione sanitaria per inadempimento dell’obbligo vaccinale previsto dalla legge appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando l’amministrazione si limita ad applicare presupposti e conseguenze predeterminati dal legislatore, senza esercitare discrezionalità amministrativa.
  • La sospensione dall’esercizio della professione sanitaria prevista dalla disciplina dell’obbligo vaccinale incide su un diritto soggettivo del professionista, poiché il bilanciamento tra tutela della salute e diritto al lavoro è stato effettuato direttamente dalla legge.
  • La pronuncia cautelare che abbia trattenuto, espressamente o implicitamente, la giurisdizione del giudice amministrativo non forma giudicato implicito sulla giurisdizione, essendo provvisoria e fondata su cognizione sommaria; il difetto di giurisdizione può essere rilevato d’ufficio fino alla definizione del giudizio di primo grado.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il processo può essere riassunto davanti a quest’ultimo secondo le forme e i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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