Cassazione Penale, Ordinanza n. 19704/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha contestato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ma la censura è stata ritenuta generica e priva di specificità, perché non indicava in modo puntuale gli elementi posti a base dell'impugnazione e non consentiva di individuare compiutamente i rilievi al giudizio di merito. Con il secondo motivo ha dedotto l'eccessività della pena; la Corte ha osservato che la doglianza non è deducibile in sede di legittimità se mira a rimettere in discussione la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena, e l'ha ritenuta comunque manifestamente infondata, poiché la motivazione sulla pena base e sugli aumenti/diminuzioni risultava adeguata e ancorata a elementi quali la spregiudicatezza della condotta, la personalità negativa e i numerosi precedenti dell'imputato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato contestato.
Circostanza aggravante del furto contestata nel caso concreto.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e non generico; la mancanza di indicazione puntuale degli elementi di censura rende il motivo inammissibile.
La determinazione della pena deve avvenire entro i criteri legali di commisurazione rimessi al giudice di merito.
La graduazione della pena va effettuata considerando i criteri di gravità del reato e personalità del reo, nella discrezionalità del giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e tale da consentire al giudice di legittimità di comprendere con precisione la censura e il suo fondamento; la critica meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La contestazione dell'attendibilità della persona offesa richiede l'indicazione concreta degli elementi di fatto e delle ragioni logico-giuridiche che renderebbero erronea la valutazione del giudice di merito; in difetto, la doglianza è priva dei requisiti di specificità.
- La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e la modulazione di aumenti e diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per vizi di legittimità della motivazione, non per una mera rivalutazione del quantum.
- È sufficiente, ai fini della commisurazione della pena, una motivazione che richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi, quali modalità del fatto, personalità dell'imputato e precedenti penali, senza necessità di una disamina analitica di ogni singolo parametro.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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