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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01549/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Una società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una pluralità di estratti di ruolo relativi a numerose cartelle di pagamento, ottenendo in primo grado l’annullamento degli estratti per ritenuta mancata prova della notifica delle cartelle. La concessionaria della riscossione aveva appellato la decisione deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza di primo grado per erronea indicazione delle parti e per avere il primo giudice ritenuto non costituita la società, nonché la ritualità delle notifiche e l’erroneità dell’ammissibilità dell’impugnazione avversaria. La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello ritenendo tardiva e, soprattutto, inesistente la notifica dell’atto d’impugnazione perché eseguita presso il difensore revocato/sostituito della contribuente, sul presupposto che vi fosse conoscenza legale della sostituzione. In Cassazione la concessionaria ha dedotto: (1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non aveva valutato la nullità della sentenza di primo grado che aveva erroneamente considerato la società appellante come non costituita; (2) violazione degli artt. 156, 160 e 170 c.p.c., perché la CTR aveva qualificato come inesistente, anziché nulla e quindi sanabile, la notifica dell’appello. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi: la notifica dell’atto d’appello al difensore revocato, in presenza di sostituzione del difensore, integra una nullità e non un’inesistenza, con sanatoria per effetto della costituzione dell’appellata; inoltre, nel caso concreto mancava anche il presupposto della conoscenza legale della sostituzione, poiché la società appellante non aveva ricevuto la notifica della variazione di domicilio e il primo giudice aveva erroneamente ritenuto la sua contumacia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto integralmente il ricorso della concessionaria della riscossione. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio che aveva dichiarato inammissibile l’appello e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini il merito dell’impugnazione attenendosi al principio secondo cui la notifica dell’appello eseguita presso il difensore revocato/sostituito non è inesistente ma nulla, e tale nullità è sanata dalla costituzione della parte destinataria. La Corte ha quindi rimesso al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    la censura è utilizzabile quando il giudice di merito non esamini un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione falsa applicazione di norme di diritto

    consente di denunciare l’erronea sussunzione della fattispecie nelle norme processuali applicabili

  • art. 156 c.p.c.

    nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato

    esprime il principio di strumentalità delle forme e la sanatoria del vizio quando l’atto raggiunga il suo scopo

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla nullità della notificazione, da coordinare con l’art. 156 c.p.c.

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato in tema di notificazioni e domicilio del difensore nel processo

  • art. 291 c.p.c.

    la rinnovazione impedisce ogni decadenza

    in caso di nullità della notificazione il giudice deve disporne la rinnovazione, salvo sanatoria per spontanea costituzione della parte

  • art. 121 c.p.c.

    richiamato a sostegno del principio di strumentalità delle forme degli atti processuali

  • art. 131 c.p.c.

    richiamato a sostegno del principio per cui i provvedimenti vanno dati in forma idonea al raggiungimento dello scopo

  • art. 17, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992

    la variazione di domicilio del difensore deve essere portata a conoscenza della controparte; in mancanza non può dirsi integrata la conoscenza legale della sostituzione

Massime di principio

  • La notificazione è inesistente solo quando manchi del tutto l’atto o l’attività sia priva degli elementi strutturali minimi che la rendono riconoscibile come notificazione; ogni altra difformità rispetto al modello legale integra nullità.
  • La notifica eseguita presso il difensore revocato o sostituito non è inesistente, ma nulla, anche nel processo tributario; la nullità è sanabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c. e dell’art. 156 c.p.c. mediante costituzione della parte destinataria o rinnovazione della notifica.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera con effetto retroattivo quando la parte intimata si costituisce in giudizio, anche se solo per eccepire il vizio della notificazione.
  • Per poter predicare l’inesistenza della notifica per avvenuta sostituzione del difensore occorre la prova della conoscenza legale della sostituzione da parte del notificante; in difetto, non è configurabile l’inesistenza.
  • Nel processo tributario, se la parte costituita in primo grado non viene considerata dal giudice per un errore del fascicolo o di percezione processuale, tale errore può rendere censurabile la decisione per omesso esame o per travisamento della realtà processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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