Cassazione Penale, Ordinanza n. 12627/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per una pluralità di furti, consumati e tentati, nonché per le contravvenzioni previste dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975 e dall'art. 707 cod. pen., ritenendo la continuazione e irrogando la pena ritenuta di giustizia. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo che la pena sarebbe eccessiva e che la Corte territoriale avrebbe violato l'art. 133 cod. pen. nella commisurazione sanzionatoria. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della doglianza, rilevando che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione del requisito di sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista previsto dagli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale, a pena di inammissibilità.
La Corte lo interpreta nel senso che, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione richiede la sottoscrizione del difensore cassazionista, non essendo sufficiente la proposizione personale dell'imputato.
Invocato dal ricorrente per censurare la misura della pena; la Corte non esamina il motivo nel merito perché assorbito dalla declaratoria di inammissibilità.
art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975
Norma incriminatrice richiamata nella descrizione del decisum di merito quale contravvenzione contestata all'imputato.
Norma incriminatrice richiamata nella descrizione del decisum di merito quale contravvenzione contestata all'imputato.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamata come fonte della modifica normativa che impone la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non soddisfa il requisito di legge.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista comporta l'inammissibilità del ricorso senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito, anche se relativi al trattamento sanzionatorio.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, da determinarsi in via equitativa.
- Le censure sulla misura della pena e sulla corretta applicazione dell'art. 133 c.p. restano assorbite quando l'impugnazione è inammissibile per ragioni formali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12631/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12651/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12652/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12657/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12658/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12667/2026 del 03/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →