Cassazione Penale, Ordinanza n. 12631/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudizio trae origine da una sentenza del Tribunale monocratico di Torino che ha applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di 6 mesi di reclusione ed euro 200 di multa a carico dell'imputato per un furto aggravato in concorso, con contestazione della recidiva. Con un unico motivo di ricorso, l'imputato ha denunciato la mancata applicazione dell'art. 129, comma 1, c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare l'illegalità della pena e proscioglierlo per difetto della condizione di procedibilità, perché sarebbe mancata una valida querela della persona offesa. In sostanza, il ricorrente ha tentato di far valere, contro la sentenza di patteggiamento, un vizio relativo all'assenza di querela e quindi al mancato proscioglimento immediato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, contro la sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. per difetto di querela è stata considerata estranea a tali limiti. Inoltre, il motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché l'illegalità della pena ricorre solo quando la sanzione superi i limiti edittali generali o quelli previsti per la specifica fattispecie, circostanza non dedotta nel caso di specie. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento
invocato dal ricorrente per sostenere il dovere del giudice di rilevare immediatamente una causa di proscioglimento
artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5 c.p.
norme incriminatrici del furto aggravato in concorso contestato all'imputato
richiamo alla recidiva contestata
fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
richiamati come limiti edittali generali oltre i quali la pena è illegale
richiamati insieme agli artt. 23 ss. c.p. quali limiti di legalità della pena
Corte Cost. 13/6/2000 n. 186
richiamata per affermare la rilevanza della colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile ai fini della condanna pecuniaria
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; questioni estranee a tale perimetro, come il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per difetto di querela, non sono deducibili.
- L'illegalità della pena, ai fini del sindacato sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ricorre solo quando la sanzione superi i limiti edittali generali o quelli stabiliti per la singola fattispecie incriminatrice, non già per vizi relativi a condizioni di procedibilità o ad altri profili del merito non ricompresi nei motivi consentiti.
- Quando il ricorso è inammissibile per formulazione di motivi fuori dal perimetro legale o manifestamente infondati, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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