Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12658/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorso conteneva censure promiscue tutte riferite all'affermazione di responsabilità e alla dedotta mancanza di motivazione sulla possibilità di applicare la disciplina di cui all'art. 129 c.p.p. La Corte osserva che tali doglianze non sono proponibili, perché la scelta del rito definitorio ex art. 599-bis, con accordo sulla pena in appello, comporta la rinuncia alle questioni incompatibili con tale definizione e preclude la deduzione, anche in cassazione, di questioni pure rilevabili d'ufficio sulle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione afferma che, in presenza di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso non può investire questioni coperte dalla rinuncia implicita connessa all'accordo sulla pena, incluse quelle relative all'affermazione di responsabilità e alla motivazione ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La definizione del giudizio d'appello mediante accordo sulla pena ha effetti preclusivi sull'ulteriore sviluppo processuale, incluso il giudizio di legittimità, rispetto alle questioni oggetto di rinuncia.

  • art. 129 c.p.p.

    La doglianza relativa alla mancata motivazione sull'applicabilità della causa di proscioglimento immediato non è proponibile se incompatibile con la definizione concordata del giudizio.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel testo come base della sentenza d'appello definita con accordo sulla pena.

Massime di principio

  • Quando l'appello è definito con accordo sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., le questioni rinunciate in sede di accordo non possono essere riproposte in cassazione, anche se attinenti a profili rilevabili d'ufficio.
  • La preclusione derivante dalla scelta del rito ex art. 599-bis c.p.p. incide non solo sul giudizio di secondo grado, ma sull'intero svolgimento processuale, compreso il controllo di legittimità.
  • In presenza di una rinuncia funzionale all'accordo sulla pena, il ricorso per cassazione che investa l'affermazione di responsabilità o la possibile applicazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.