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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12667/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. La pena concordata in appello è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado e sulla base di un concordato sulla pena, ha ridotto la sanzione inflitta per un delitto di rapina aggravata. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 133 c.p., cioè una doglianza relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non consentito perché, contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, non sono deducibili i vizi attinenti alla quantificazione della pena che non integrino illegalità della sanzione; nel caso concreto non erano prospettati profili di illegalità.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La norma è richiamata come parametro di censura sulla determinazione della pena, ma la doglianza è ritenuta non deducibile in cassazione quando la sentenza impugnata deriva da concordato in appello e non vi siano profili di illegalità della sanzione.

  • art. 619 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello non possono essere devoluti in cassazione vizi relativi alla mera determinazione della pena, se la sanzione non sia illegale.
  • La natura consensuale e deflattiva del concordato in appello limita il sindacato di legittimità ai soli profili di legalità della pena, non anche alle valutazioni di merito sulla sua quantificazione.
  • Quando il ricorso deduce soltanto una violazione dell'art. 133 c.p. senza allegare l'illegalità della sanzione, esso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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