Cassazione Penale, Ordinanza n. 12657/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., denunciando violazione degli artt. 132 e 133 c.p. in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva anzitutto che il ricorso è inammissibile perché sottoscritto dall'imputato personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Inoltre osserva che, nel caso di giudizio definito con concordato sulla pena, è comunque preclusa la deduzione di questioni afferenti al trattamento sanzionatorio, sicché le censure proposte risultano inammissibili anche nel merito.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza impugnata era stata pronunciata con concordato sulla pena; in tale evenienza la deduzione di questioni sul trattamento sanzionatorio è preclusa.
art. 132 c.p.
Norma invocata dal ricorrente per censurare la determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Norma invocata dal ricorrente per censurare i criteri di commisurazione della pena.
art. 571, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione non è validamente proposto personalmente dall'imputato, ma richiede la sottoscrizione di un difensore abilitato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
È necessaria la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione dell'imputato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina inammissibilità.
- Nel giudizio definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. non possono essere dedotte questioni relative al trattamento sanzionatorio, poiché esse risultano precluse dall'accordo raggiunto.
- Quando la causa di inammissibilità è evidente dagli atti, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura, con conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12627/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12631/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12651/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12652/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12658/2026 del 03/04/2026
- ordinanza_penale · 3 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12667/2026 del 03/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →