Cassazione Penale, Ordinanza n. 12651/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la doglianza non deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. poiché il giudice di merito aveva recepito integralmente l'accordo sulla pena intervenuto tra le parti. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata di due anni di reclusione e 3.000 euro di multa per un reato di ricettazione in continuazione. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento, nella massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. La Corte ha rilevato che la censura è inammissibile perché, nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non è deducibile il mancato riconoscimento di attenuanti generiche quando il giudice abbia applicato la pena negli esatti termini concordati dalle parti.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
richiamato come base del patteggiamento, cioè dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
limita i motivi deducibili avverso la sentenza di patteggiamento; non consente di censurare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche quando la pena sia stata applicata nei termini concordati.
ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
richiamato quale oggetto della doglianza, relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
indicati nel titolo di reato oggetto della sentenza di patteggiamento, come reato di ricettazione unificato sotto il vincolo della continuazione.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è proponibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure che investono aspetti già compresi nell'accordo sulla pena sono inammissibili.
- Non è deducibile in cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche quando il giudice abbia applicato esattamente la pena concordata dalle parti, poiché la decisione recepisce integralmente il contenuto dell'accordo.
- Quando il ricorso è manifestamente inammissibile nei casi previsti dalla legge, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura e applicare la sanzione pecuniaria processuale nei confronti del ricorrente.
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