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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04615/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

Una società, insieme al fideiussore, aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di un credito da rapporto di conto corrente. L'opposizione era stata inizialmente accolta per difetto di prova del credito, poi la Corte d'appello, dopo c.t.u. contabile, aveva revocato il decreto solo in parte e condannato gli opponenti al pagamento del saldo passivo accertato. In cassazione i soccombenti deducevano, con un motivo unico, violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, richiamando in modo promiscuo l'art. 360 c.p.c., l'art. 50 T.U.B. e l'art. 633 c.p.c., sostenendo in sostanza che la banca non avesse assolto l'onere probatorio del credito per non avere prodotto tutti gli estratti conto integrali. La resistente intervenuta, cessionaria del credito ex art. 58 T.U.B., si costituiva per il rigetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo formulato in modo generico e promiscuo, senza specificare le norme violate né il fatto decisivo asseritamente omesso. Ha inoltre chiarito che i riferimenti all'art. 50 T.U.B. e all'art. 633 c.p.c. riguardano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e non incidono sulla decisione resa nel giudizio di opposizione, nel quale il giudice deve accertare il credito nel merito sulla base del materiale probatorio disponibile, anche mediante c.t.u. La censura mirava, in realtà, a imporre una regola assoluta secondo cui la mancata produzione di tutti gli estratti conto integrali farebbe automaticamente venire meno la prova del credito, ma tale regola non ha base normativa e non può limitare il prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso non può cumulare in modo indistinto i vizi di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo senza indicare specificamente norme e fatto asseritamente trascurato

  • art. 50 T.U.B.

    la norma attiene ai presupposti documentali per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma è irrilevante quando il giudizio di opposizione si concluda con l'accertamento del credito nel merito

  • art. 633 c.p.c.

    la norma concerne i presupposti del procedimento monitorio e non limita il potere del giudice dell'opposizione di accertare il credito

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice conserva il potere-dovere di prudente apprezzamento delle prove disponibili, anche se la produzione documentale è parziale

  • art. 58 T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993)

    richiamato per la successione della società cessionaria nella titolarità del credito a seguito di cessioni in blocco

  • artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.

    indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non si limita a verificare la legittimità formale dell'ingiunzione, ma deve accertare nel merito l'esistenza e l'entità del credito azionato, potendo condannare l'opponente nei limiti del credito effettivamente provato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumulativamente e in modo generico si denunciano violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo senza specificare puntualmente quali norme sarebbero state violate e quale fatto decisivo sarebbe stato trascurato.
  • La mancata produzione di tutta la documentazione contabile non integra di per sé una prova legale negativa dell'inesistenza del credito: il giudice può valutare il materiale probatorio disponibile secondo prudente apprezzamento, anche con l'ausilio di c.t.u., senza essere vincolato da una regola assoluta non prevista dalla legge.
  • I presupposti documentali del procedimento monitorio non coincidono con i criteri di accertamento del credito nel successivo giudizio di opposizione, che è un giudizio a cognizione piena sul rapporto dedotto in causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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