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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01316/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un commercialista per il pagamento di compensi professionali maturati per attività svolte nell'ambito della successione di un soggetto deceduto. La cliente ha proposto opposizione e il giudizio di merito si è concluso con la revoca del decreto e con una liquidazione ridotta dei compensi rispetto a quanto richiesto. In appello, il creditore professionista ha ottenuto solo un parziale incremento della somma liquidata. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione delle norme tariffarie applicate dalla Corte d'appello, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe errato nel quantificare il compenso con una percentuale minima sulla quota ereditaria e nel liquidare in misura inferiore a quella pretesa i compensi per l'attività di consulenza e assistenza nella definizione transattiva con la famiglia coinvolta nella successione. La resistente ha replicato con controricorso. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché, sotto la veste di violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito dell'attività professionale svolta e del relativo compenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato i criteri tariffari previsti dal D.P.R. n. 645 del 1994, esercitando la discrezionalità consentita dalle norme per determinare il compenso tra il minimo e il massimo previsto, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e del ruolo marginale del professionista. Ha inoltre rilevato che i motivi non individuavano un vero fatto storico omesso, ma richiedevano una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese di lite e l'ulteriore obbligo sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente nella censura, ma la Corte non ne ravvisa una violazione decisiva, perché la questione attiene alla corretta applicazione dei criteri tariffari e non a un uso improprio dell'equità.

  • D.P.R. 645/94, art. 50

    Regola la liquidazione degli onorari per l'attività di sistemazione tra eredi e consente al giudice di determinare il compenso in una forbice tra lo 0,50% e il 3% della massa attiva ereditaria, tenendo conto dell'attività prestata e, se l'assistenza riguarda un coerede, della quota di spettanza del cliente.

  • D.P.R. 645/94, art. 45

    Stabilisce i criteri di liquidazione dei compensi per consulenza e assistenza nella trattazione e stipulazione di contratti anche transattivi, con riferimento al valore della pratica e agli scaglioni previsti.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, se dovuto.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    È richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso principale, cui si commisura l'ulteriore importo.

  • Cass. n. 8054/2014

    È richiamata per affermare che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un preciso fatto storico e non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la formale deduzione di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito e dell'apprezzamento delle prove o dell'attività svolta.
  • Quando una norma tariffaria attribuisce al giudice un margine discrezionale entro una forbice percentuale, la scelta della misura concreta del compenso, se sorretta da congrua motivazione e ancorata all'attività effettivamente prestata, non è sindacabile in cassazione come esercizio di equità impropria.
  • Nella liquidazione dei compensi professionali relativi alla sistemazione di interessi ereditari o alla consulenza in trattative transattive, il giudice può valorizzare il ruolo effettivamente svolto dal professionista e limitarne il compenso al minimo della tariffa quando l'attività sia risultata marginale o circoscritta a singoli profili della pratica.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il ricorrente individua uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, e non quando contesti la valutazione complessiva dell'attività professionale o la quantificazione del compenso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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