Cassazione Penale, Sentenza n. 32610/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari (sez. dist. Sassari, 29/09/2021). Le censure principali: (1) violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 597 c.p.p. per la riqualificazione del capo B) da appropriazione indebita (reato procedibile a querela) a furto aggravato (reato procedibile d'ufficio), e contestazione dell'applicazione di un'aggravante (art. 625, comma 1, n.2) non contestata; (2) violazione dell'art. 521 c.p.p. e illogicità della motivazione sulla riqualificazione in furto aggravato; (3) vizi motivazionali e violazione di legge per il mancato riconoscimento della legittima difesa domiciliare rispetto ai capi D), E), F), G); (4) violazione di legge per la mancata riqualificazione dei fatti (capo D), E) limitatamente alla minaccia, F), G) e H) nel delitto di cui all'art. 393 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e/o difetto di specificità. Sul piano motivazionale: la Corte ha ritenuto che il contraddittorio sia stato rispettato perché la Corte d'appello aveva convocato le parti e il tema della diversa qualificazione era stato discusso in udienza; la riqualificazione in furto aggravato è giustificata dagli elementi fattuali (es. asportazione di una cassaforte a muro) e dall'esistenza di atti di querela estensibili al furto; le censure sulla legittima difesa domiciliare sono infondate perché mancava il presupposto di un domicilio difendibile a favore dell'imputato (assenza di un titolo giuridico dimostrato e di riscontri temporali oggettivi); le censure sull'art. 393 sono inammissibili per mancanza di specificità probatoria. Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione, in solido, delle spese sostenute dalle parti civili (tra cui complessivi euro 3.015,00 per Giuseppe Marras e Antonella Soggiu), oltre accessori.
Norme richiamate
Invocato dai ricorrenti per lamentare carenza di contraddittorio nella riqualificazione; la Corte ha ritenuto il principio del contraddittorio rispettato sulla base della convocazione e della discussione in udienza.
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Riferito come aggravante del furto; la Corte ha ritenuto congrua l'applicazione alla luce degli elementi fattuali (es. asportazione di una cassaforte a muro) e non ha accolto l'eccezione che l'aggravante fosse stata introdotta senza motivazione.
Richiamato in relazione all'obbligo di garantire il contraddittorio in sede di riqualificazione; la Corte ha ritenuto rispettata la garanzia perché le parti erano state chiamate a discutere la diversa qualificazione.
art. 52 cod. pen. e legge 26 aprile 2019 n. 36 (modifiche sulla legittima difesa)
La Corte ha richiamato i maggiori requisiti richiesti dalla riforma (oltre alla proporzione: violazione di domicilio da parte dell'aggressore, presenza legittima dell'agente nel luogo e specifico animus defendendi con pericolo attuale di offesa ingiusta) e ha ritenuto che tali condizioni non sussistessero nel caso concreto per assenza di un domicilio riconosciuto all'imputato.
Richiamato nella censura relativa all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha osservato che la deduzione difensiva circa un titolo dominicale (testamento) non era sufficientemente specifica e non emergono elementi oggettivi che giustifichino la riqualificazione invocata.
Norma richiamata per la pronuncia sulle spese conseguente all'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Richiamato in relazione alla trasmissione degli atti e delle conclusioni scritte al giudice della Cassazione; utilizzato per la regolarità del procedimento di trasmissione.
Massime di principio
- La corte può riqualificare il fatto anche in senso più grave rispetto alla sentenza impugnata, purché siano rispettati il principio del contraddittorio e il divieto di reformatio in pejus nella misura prevista; la convocazione e la discussione delle parti in udienza rendono regolare la riqualificazione.
- La trasformazione di una fattispecie procedibile a querela in una procedibile d'ufficio non è automaticamente illegittima se esistono atti (es. querela/esposto) estensibili ai fatti riqualificati; i ricorrenti devono indicare con precisione quali diritti processuali sarebbero stati lesi dalla riqualificazione per ottenere accoglimento della censura.
- Per far valere la legittima difesa domiciliare dopo la riforma del 2019 è necessario dimostrare non solo la proporzione della reazione ma anche la sussistenza di un diritto al domicilio difeso (titolo giuridico o situazione obiettivamente verificabile), la violazione del domicilio da parte dell'aggressore e l'esistenza di un pericolo attuale non altrimenti evitabile.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e sorrette da puntuali richiami alle risultanze processuali: motivi vaghi o basati su presunzioni non sufficiently proofed sono dichiarati inammissibili per difetto di specificità o manifesta infondatezza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta spesso la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); pertanto, la valutazione preventiva della specificità e della fondatezza dei motivi è essenziale prima di proporre ricorso per cassazione.
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