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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11854/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione a cartella esattoriale relativa a contributo pubblico accordato nel 2002 e revocato nel 2007, con ingiunzione di pagamento emessa nel 2011 ex r.d. n. 639/1910. La ricorrente deduceva: mancata notifica degli atti prodromici (in particolare dell'ingiunzione, con avviso di ricevimento restituito con la dicitura "sconosciuto"), prescrizione del credito, decadenza dal potere di revoca per mancato esercizio entro termine ragionevole, illiquidità del credito (impossibilità di quantificare interessi e aggio) e difetti della motivazione della cartella

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per mancata congrua contestazione delle ragioni decisorie della Corte d'appello e per non aver dimostrato che le questioni fossero state effettivamente sollevate e decise nelle fasi di merito. Ha confermato che la Corte territoriale aveva validamente ritenuto idonea la notifica sia ai sensi dell'art. 140 c.p.c. sia mediante pubblicazione sul BURC, con conseguente utile interruzione della prescrizione nel 2011. La questione della decadenza per revoca del contributo è stata ritenuta impropriamente proposta in cassazione (avrebbe dovuto essere sollevata nelle fasi di merito avverso l'ingiunzione). La qualificazione della pretesa come ripetizione d'indebito è stata confermata, con conseguente prescrizione decennale. Le censure relative all'illiquidità del credito e alla tardiva produzione di un avviso di ricevimento sono state dichiarate inammissibili o manifestamente infondate per mancata prova dell'allegazione nelle fasi di merito. Il ricorso è respinto; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali (quantificate per ciascuna resistente in € 7.300,00 oltre 15% spese forfettarie e € 200,00 per esborsi per la Regione Calabria) e al ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • r.d. n. 639 del 1910, art. 3

    Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 non ha natura perentoria e non preclude l'opposizione di merito: la mancata osservanza non determina automaticamente decadenza dall'impugnazione della pretesa.

  • cod. proc. civ. art. 140

    La Corte ha ritenuto che la notifica effettuata anche in combinazione con la pubblicazione sul BURC regionale possa essere idonea a produrre la conoscenza utile dell'atto e quindi considerata valida in relazione all'interruzione della prescrizione.

  • cod. proc. civ. artt. 324, 329, 342, 345, 360

    Norme del rito e di impugnazione richiamate per valutare la corretta imputazione e motivazione delle censure: la Corte richiede che in cassazione le doglianze colgano effettivamente le considerazioni decisive delle decisioni impugnate e che siano state adeguatamente dedotte nelle fasi di merito.

  • cod. proc. civ. art. 366 (nn. 3 e 6)

    Richiama l'onere di dimostrare che specifiche questioni siano state dedotte e decise nei gradi di merito; la mancata dimostrazione comporta inammissibilità delle censure in cassazione.

  • cod. civ. artt. 2909, 2946

    La Corte ha confermato che la pretesa qualificata come ripetizione d'indebito soggiace alla prescrizione decennale e che la notifica/ingiunzione validamente intervenuta ha interrotto la prescrizione nel 2011.

  • cod. civ. artt. 2948, 1282, 2033

    Norme richiamate nella censura sulla natura della pretesa (riscossione di contributo pubblico vs ripetizione d'indebito); la Corte ritiene che non sia stata dimostrata una diversa natura della domanda rispetto a quella ricostruita dalla Corte territoriale.

  • legge n. 241 del 1990, art. 3

    Richiamata con riferimento alla motivazione dell'atto amministrativo: la Corte segnala che l'eventuale vizio di motivazione relativo alla cartella avrebbe dovuto essere dedotto nelle fasi di merito e non può essere sollevato adeguatamente per la prima volta in cassazione senza che sia stato costruito il relativo contraddittorio.

  • legge n. 241 del 2009, art. 21-nonies

    Richiamata nella censura sulla decadenza del potere di revoca; la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente dedotta e non fondata nelle forme richieste.

Massime di principio

  • La pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale (BURC), se posta insieme a modalità di notifica previste, può essere ritenuta idonea a interrompere la prescrizione e a costituire conoscenza legale dell'atto, salvo impugnazione tempestiva e specifica.
  • In cassazione è essenziale dimostrare che le questioni dedotte siano state effettivamente proposte e decise nei gradi di merito (art. 366 c.p.c.): argomenti nuovi o non specificamente sollevati in primo grado sono inammissibili.
  • Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639/1910 non ha effetto perentorio che impedisca l'impugnazione di merito; tuttavia le eccezioni di merito devono essere dedotte nelle sedi e nei modi appropriati.
  • La qualificazione della pretesa come ripetizione d'indebito comporta un termine prescrizionale decennale; la validità della notifica/incidente interruttivo è determinante per la decorrenza della prescrizione.
  • Le questioni di decadenza dal potere di revoca di contributi pubblici e di affidamento devono essere formulate con precisione nelle fasi di merito: se non correttamente dedotte, rischiano di essere disattese in sede di impugnazione straordinaria o in cassazione.
  • L'eccezione di illiquidità del credito (indeterminatezza di interessi o aggio) va contestata e documentata tempestivamente in primo grado; la mancata deduzione nei gradi di merito rende la questione inammissibile in cassazione.
  • Documenti prodotti tardivamente in grado d'appello o in cassazione (es. avvisi di ricevimento) possono risultare inutilizzabili se non è dimostrata la loro riferibilità e rilevanza già nelle fasi di merito.

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