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Ordinanza

Ordinanza n. 1509/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’accertamento e la declaratoria del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Ercolano in relazione alla istanza dei sig.ri Piccirillo, acclarata al prot. dell’Ente con il n. 77151 del 18.12.2025 (perfezionatosi il 19.01.2026) di autorizzazione all’esecuzione degli scavi su suolo pubblico, onde dare avvio ai lavori di installazione dei dissuasori di sosta di cui al permesso di costruire n. 14/2025, prot. n. 61995/2025 del 10.10.2025, già rilasciato dal medesimo Comune; nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo di provvedere del Comune di Ercolano in relazione alla istanza dei sig.ri Piccirillo, acclarata al prot. dell’Ente con il n. 77151 del 18.12.2025 di autorizzazione all’esecuzione degli scavi su suolo pubblico, atteso l’inutile decorso del termine di trenta giorni di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii; e per il conseguente annullamento, previa sospensiva o con remand, del suddetto silenzio inadempimento serbato dal Comune di Ercolano in ordine all’istanza dei sig.ri Piccirillo acclarata al prot. dell’Ente con il n. 77151 del 18.12.2025 con la condanna del Comune di Ercolano a provvedere sull’istanza dei sig.ri Piccirillo, acclarata al prot. dell’Ente con il n. 77151 del 18.12.2025, di autorizzazione all’esecuzione degli scavi su suolo pubblico, onde dare avvio ai lavori di installazione dei dissuasori di sosta di cui al permesso di costruire n. 14/2025, prot. n. 61995/2025 del 10.10.2025, mediante il rilascio dell’autorizzazione suddetta, ovvero mediante l’adozione di un provvedimento comunque espresso sulla citata istanza, nel termine di trenta giorni o nel diverso termine individuato dall’Ecc.mo Tribunale adito, nominando, ove occorra, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente nonché per la conseguente finale segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti;

Giustizia amministrativa202603304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Ercolano sull'istanza di autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico per installare dissuasori di sosta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'accertamento del silenzio-inadempimento e dell'obbligo del Comune di provvedere sull'istanza di autorizzazione allo scavo su suolo pubblico, presentata in relazione a lavori di installazione di tre dissuasori oleodinamici a scomparsa, già assentiti dal permesso di costruire comunale n. 14/2025. Hanno chiesto anche una tutela cautelare e la condanna dell'amministrazione ad adottare un provvedimento espresso, eventualmente mediante nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. A sostegno dell'urgenza hanno dedotto il rischio di dover iniziare i lavori entro il termine previsto dal permesso di costruire, pena la decadenza dal titolo. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità della domanda cautelare e ha rappresentato l'avvio, con nota del 5 giugno 2026, del procedimento di annullamento d'ufficio del permesso di costruire presupposto.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, senza definire il merito del ricorso contro il silenzio. Ha ritenuto opportuno attendere la conclusione del procedimento comunale di annullamento d'ufficio del permesso di costruire, poiché l'eventuale venir meno del titolo edilizio avrebbe potuto determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso il silenzio sull'autorizzazione allo scavo. Le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la celere fissazione della camera di consiglio per la trattazione del ricorso. Il TAR ha inoltre disposto un incombente istruttorio a carico dei ricorrenti, ordinando loro di depositare entro quindici giorni la ricevuta di consegna della PEC con cui sarebbe stata presentata l'istanza protocollata al n. 77151 del 18 dicembre 2025. La trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 23 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    La disposizione è richiamata dai ricorrenti quale fonte del termine entro cui il Comune avrebbe dovuto provvedere sull'istanza di autorizzazione allo scavo.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale base processuale della domanda cautelare; il TAR ha respinto la richiesta cautelare, ritenendo sufficiente la celere fissazione della camera di consiglio per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare contro il silenzio della pubblica amministrazione, l'avvio di un procedimento di annullamento d'ufficio dell'atto presupposto dell'istanza può giustificare il differimento della tutela cautelare, quando l'esito di tale procedimento sia idoneo a incidere sull'interesse attuale alla decisione sul silenzio.
  • Quando le esigenze di urgenza prospettate dal ricorrente possono essere adeguatamente salvaguardate mediante la celere fissazione della camera di consiglio per la trattazione del ricorso, il giudice può respingere la domanda cautelare senza concedere la misura richiesta.
  • Nel giudizio amministrativo, il giudice può disporre a carico del ricorrente un incombente istruttorio volto a comprovare la ricezione da parte dell'amministrazione dell'istanza sulla quale si assume formato il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioAutotutelaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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