Cassazione Penale, Sentenza n. 31450/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato una condanna per due fatti: una contravvenzione per getto pericoloso di cose e una minaccia aggravata. Con il primo motivo ha dedotto che, dopo la sentenza di appello e prima della scadenza del termine per impugnare, era intervenuta remissione di querela, poi accettata dalla persona offesa, sicché il reato di minaccia contestato al capo 2) doveva essere dichiarato estinto. Con il secondo motivo, limitatamente al reato di cui all'art. 674 c.p., ha denunciato violazione degli artt. 533, comma 1, e 192 c.p.p. e dell'art. 27 Cost., sostenendo che non vi fosse prova certa che il lancio dell'oggetto provenisse dall'imputato, poiché nello stabile vivevano anche altri condomini e la testimone avrebbe solo udito il rumore della caduta senza vedere chi avesse lanciato il sacco. Con il terzo motivo ha censurato la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché la determinazione della pena al massimo edittale, lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato il risarcimento del danno e che la motivazione sul trattamento sanzionatorio fosse carente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di minaccia di cui all'art. 612, comma 2, c.p., dichiarandolo estinto per intervenuta remissione di querela, debitamente accettata; ha inoltre eliminato la relativa pena di mesi uno e giorni venti di reclusione. Nel resto ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondato il motivo sulla prova del reato ex art. 674 c.p., osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo logico e coerente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e che le doglianze tendevano solo a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in cassazione se non in presenza di manifesta illogicità. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, reputando generiche le censure sulla recidiva e sulle attenuanti generiche e sufficiente la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti e sulla pena, oltre a non poter valorizzare in sede di legittimità il dedotto risarcimento del danno.
Norme richiamate
Configurava la contravvenzione per getto pericoloso di cose oggetto della conferma di condanna, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione probatoria del giudice di merito in assenza di manifesta illogicità.
Il reato di minaccia contestato al capo 2 è stato dichiarato estinto per remissione di querela, intervenuta dopo la sentenza di appello e validamente accettata.
Richiamato dalla difesa come parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha escluso che la motivazione di merito lo avesse violato, ritenendo il giudizio di colpevolezza sorretto da un apparato argomentativo coerente.
Invocato per lamentare l'assenza di gravi e concordanti indizi; la Corte ha ritenuto infondata la censura, valorizzando la complessiva ricostruzione probatoria del giudice di appello.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa in funzione di critica alla prova e al giudizio di responsabilità; la Corte non ne ha tratto conseguenze in senso favorevole al ricorrente.
Richiamato in tema di attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego motivato dalla Corte territoriale sulla base delle modalità della condotta e della mancanza di resipiscenza.
Richiamato dalla difesa in relazione alla recidiva; la censura è stata giudicata generica e priva di concreto interesse rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per il quale la recidiva era stata ritenuta.
Richiamato per contestare la commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione discrezionale di merito, perché motivata e immune da vizi logici.
Applicato per escludere l'esistenza di cause di proscioglimento più favorevoli della remissione di querela; la Corte ha escluso che vi fossero ragioni prevalenti che imponessero un diverso esito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova rilettura del compendio probatorio né la sostituzione della propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo che la motivazione impugnata presenti manifeste illogicità o incongruenze decisive.
- Quando il reato è procedibile a querela e, dopo la sentenza di appello ma prima della scadenza del termine per impugnare, interviene remissione di querela validamente accettata, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la decisione limitatamente a quel reato, salvo che emerga una causa di proscioglimento più favorevole ex art. 129, comma 2, c.p.p.
- Ai fini del giudizio di colpevolezza, la motivazione di merito è sufficiente se valorizza in modo coerente gli elementi probatori ritenuti decisivi; la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa, astrattamente possibile ma non supportata da specifiche criticità logiche, non integra violazione dell'art. 533 c.p.p. o dell'art. 192 c.p.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare puntualmente tutti gli elementi favorevoli allegati dalle parti; analoga regola vale per la determinazione della pena, se il trattamento sanzionatorio è sorretto da motivazione non illogica.
- In sede di legittimità non è, di regola, scrutinabile la mera doglianza relativa al risarcimento del danno o ad altri elementi di fatto sopravvenuti, quando la censura pretenda una rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di cassazione.
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