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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21411/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale, deducendo che la sua condotta non avrebbe concretamente messo in pericolo l'incolumità degli agenti operanti e che sarebbe comunque mancato l'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione rileva però che tali censure mirano in sostanza a una nuova valutazione del compendio probatorio e a una diversa lettura dei fatti, attività estranee al giudizio di legittimità, e che i medesimi profili erano già stati esaminati e disattesi dai giudici di merito con argomentazioni ritenute corrette, i quali avevano valorizzato una fuga connotata da andatura sostenuta e da manovre di guida pericolose.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La Corte richiama il titolo di reato oggetto della condanna confermata in appello; la motivazione di legittimità non entra nel merito della tipicità, ma afferma che la censura difensiva tendeva solo a una rivalutazione del fatto già scrutinato dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente, in caso di declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere riproposte come vizi di motivazione censure che mirino esclusivamente a ottenere una diversa lettura delle prove o una nuova ricostruzione del fatto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione immune da manifeste illogicità o errori di diritto.
  • Quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale, la valutazione della pericolosità concreta della condotta e dell'elemento soggettivo, se sorretta da motivazione coerente del giudice di merito, non è sindacabile in cassazione mediante mere contestazioni fattuali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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