Cassazione Penale, Ordinanza n. 21411/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale, deducendo che la sua condotta non avrebbe concretamente messo in pericolo l'incolumità degli agenti operanti e che sarebbe comunque mancato l'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione rileva però che tali censure mirano in sostanza a una nuova valutazione del compendio probatorio e a una diversa lettura dei fatti, attività estranee al giudizio di legittimità, e che i medesimi profili erano già stati esaminati e disattesi dai giudici di merito con argomentazioni ritenute corrette, i quali avevano valorizzato una fuga connotata da andatura sostenuta e da manovre di guida pericolose.
Norme richiamate
La Corte richiama il titolo di reato oggetto della condanna confermata in appello; la motivazione di legittimità non entra nel merito della tipicità, ma afferma che la censura difensiva tendeva solo a una rivalutazione del fatto già scrutinato dai giudici di merito.
È la base della condanna del ricorrente, in caso di declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere riproposte come vizi di motivazione censure che mirino esclusivamente a ottenere una diversa lettura delle prove o una nuova ricostruzione del fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione immune da manifeste illogicità o errori di diritto.
- Quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale, la valutazione della pericolosità concreta della condotta e dell'elemento soggettivo, se sorretta da motivazione coerente del giudice di merito, non è sindacabile in cassazione mediante mere contestazioni fattuali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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