Cassazione Penale, Ordinanza n. 38469/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa, deducendo l'erroneità e l'inadeguatezza della motivazione di merito. In particolare, ha sostenuto che i giudici di appello sarebbero incorsi in travisamento del fatto nel ritenere provata la responsabilità nonostante egli avesse denunciato lo smarrimento della carta prepagata sulla quale erano stati accreditati i bonifici oggetto della contestazione. La censura mirava, in sostanza, a una diversa ricostruzione degli elementi fattuali e a una rilettura del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo introdotto fosse non consentito in sede di legittimità perché volto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza di appello era immune da vizi logici e giuridici e che i giudici territoriali avevano valorizzato più elementi, tra cui il dato decisivo dell'ingiusto profitto realizzato dall'imputato, risultando provato l'accredito sulla sua carta di somme di denaro anche prima della dedotta denuncia di smarrimento e mancando una spiegazione adeguata della causale di tali transazioni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato per cui è stata affermata la responsabilità dell'imputato; la Corte non entra nel merito della tipicità, ma considera la censura come diretta a contestare la valutazione probatoria relativa alla truffa.
Richiamato implicitamente dalla condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
La decisione ribadisce il limite del sindacato di legittimità, precluso alla rivalutazione del fatto e delle prove quando la motivazione del giudice di merito è logicamente e giuridicamente congrua.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione, mirino a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
- Il travisamento del fatto non può essere invocato per sollecitare una rilettura alternativa del compendio probatorio quando la sentenza impugnata abbia esaminato plurimi elementi e sia sorretta da motivazione coerente.
- Nella truffa, la prova dell'ingiusto profitto e dell'accredito di somme nella disponibilità dell'imputato, in assenza di una spiegazione plausibile della causale delle movimentazioni, può costituire elemento decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'attendibilità e della rilevanza degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
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