Cassazione Civile, Ordinanza n. 34124/2025 del 25/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a IMU per l'anno d'imposta 2012. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva accolto l'appello del Comune di Strongoli e dichiarato fondata la pretesa tributaria. Avverso tale decisione il destinatario della cartella proponeva ricorso per cassazione, notificato il 2 dicembre 2024, articolando un unico motivo di impugnazione. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente depositava una nota con cui, insieme al difensore, dichiarava di rinunciare al ricorso e agli atti, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e agli atti depositata dal ricorrente e, verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 390 c.p.c., ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese, poiché le controparti non avevano svolto difese. Ha infine osservato che non ricorrevano le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto la misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Consente l'estinzione del giudizio di cassazione in presenza di valida rinuncia al ricorso e agli atti da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ribadisce che il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere esteso oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso e agli atti, se validamente proposta dalla parte ricorrente, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di estinzione del processo per rinuncia, poiché la disciplina è di stretta interpretazione e opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Quando la controparte non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio estinto per rinuncia.
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