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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14776/2022 del 15/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro il decreto di confisca di prevenzione sull'unità immobiliare di proprietà della ricorrente. La difesa contestava la motivazione della Corte d'appello ritenuta congetturale: sosteneva che il mutuo concesso (120.000 euro) era inferiore all'80% del valore stimato dell'immobile (155.000 euro) e quindi non poteva dimostrare l'uso di "nero" per l'acquisto; che le somme dichiarate nelle intercettazioni corrispondevano ai finanziamenti bancari e quindi provenivano da fonte lecita; che non era provato l'effettivo svolgimento dei lavori di ristrutturazione; che esisteva una incoerenza tra la presunta incapacità a pagare le rate del mutuo e l'autorizzazione a pagare un canone d'abitazione superiore; e infine che la quantificazione dei consumi medi ISTAT era sovrastimata per non aver detratto il fitto figurativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel campo delle misure di prevenzione patrimoniali, il sindacato di legittimità sia limitato alla verifica della correttezza giuridica e alla presenza formale della motivazione minima richiesta; non è consentita una rinnovata valutazione dei fatti e delle prove in sede di legittimità. La motivazione della Corte di appello è stata ritenuta completa e non meramente apparente: è stata valorizzata la pericolosità sociale del padre (Riina Gaetano), il periodo temporale dell'acquisto (2005), la discrepanza tra valore indicato nell'atto e valore stimato dal mutuo, la sproporzione tra redditi e spese del nucleo familiare e il ricorso ripetuto al credito. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che il sindacato in materia di prevenzione è circoscritto alle violazioni di legge e non alla rivalutazione dei fatti.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), art. 10, comma 3

    Norma limitante la sindacabilità in Cassazione dei provvedimenti di prevenzione: si può impugnare per violazione di legge ma non per mera critica della motivazione di fatto.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, comma 2

    Rinvio alle regole sulle misure patrimoniali di prevenzione; nella pratica giurisprudenziale concorre a fissare il perimetro della sindacabilità in sede di legittimità.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, undicesimo comma

    Richiamata nel consolidamento della regola secondo cui in sede di ricorso per cassazione contro misure di prevenzione non è consentito riesaminare il fatto se non per vizio di legge o per totale mancanza della motivazione.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, secondo comma

    Precedente normativa sulle misure antimafia, citata insieme agli articoli del d.lgs. 159/2011 per spiegare il quadro della non sindacabilità del mero apprezzamento motivazionale.

  • Sentenza Corte Cost. n. 106 del 15 aprile 2015

    Giurisprudenza costituzionale che ha chiarito i limiti della sindacabilità delle misure di prevenzione, contribuendo a stabilire che non può essere impugnata in Cassazione la valutazione delle prove salvo carenza assoluta della motivazione.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per giustificare l'eventuale responsabilità della parte che propone ricorso infondato e l'applicabilità di sanzioni/cifre a titolo di ammenda.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione patrimoniali il ricorso per cassazione è limitato a questioni di diritto: non è ammessa una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
  • La motivazione è sufficiente se consente di comprendere l'iter logico-argomentativo del giudice; soltanto un testo completamente privo dei minimi requisiti di coerenza e completezza autorizza la sindacabilità in Cassazione.
  • La discrepanza tra redditi dichiarati e spese/beni acquisiti è un elemento valutabile dal giudice di merito per ricondurre l'origine dei beni a proventi illeciti; la sua valutazione non è riesaminabile in sede di legittimità salvo vizio di legge.
  • Il fatto che una parte dei lavori o degli acquisti sia finanziata con mutui bancari non esclude automaticamente l'utilizzo di risorse illecite per la restante parte: la ricostruzione finanziaria globale del periodo è determinante.
  • Chi propone ricorso che si limita a contestare valutazioni di fatto della motivazione del giudice di merito rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).

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