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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02954/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affitto agrario avente ad oggetto un fondo rustico sito in Terranova di Sibari. Nel giudizio di merito il tribunale aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento dell’affittuario, ordinandone il rilascio e condannandolo al pagamento di euro 24.000 oltre spese. La corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione proposta dall’affittuario. In cassazione il soccombente ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ma dal testo non emergono le censure in dettaglio perché la Corte reputa assorbente la questione processuale. I controricorrenti hanno eccepito che il ricorso, pur notificato a mezzo PEC il 15 gennaio 2022, era stato iscritto a ruolo solo il 9 febbraio 2022, oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione previsto dall’art. 369, primo comma, c.p.c., con conseguente improcedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato l’improcedibilità del ricorso per tardivo deposito/iscrizione a ruolo oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica, termine rilevabile anche d’ufficio e non sanabile dalla costituzione del resistente. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso e, per soccombenza, ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la controversia riguarda un affitto agrario.

Norme richiamate

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    il deposito del ricorso per cassazione deve avvenire entro venti giorni dalla notifica; il tardivo deposito comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 156 c.p.c.

    il principio del raggiungimento dello scopo non vale a sanare la violazione di un termine perentorio; opera solo per irregolarità formali in senso stretto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non si applica alla controversia in materia di affitto agrario, sicché non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il deposito/iscrizione a ruolo avviene oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso.
  • L’improcedibilità per tardivo deposito del ricorso è rilevabile d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del controricorrente.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non opera per la violazione di termini perentori, ma solo per irregolarità formali.
  • Nelle controversie in materia di affitto agrario non trova applicazione l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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