Cassazione Civile, Ordinanza n. 22705/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da importazioni effettuate per conto di un operatore economico nel periodo gennaio-febbraio 2012. L’ufficio doganale, a seguito di revisione dell’accertamento, emise un atto di irrogazione di sanzioni per la mancata inclusione nel valore in dogana delle royalties corrisposte ai licenzianti titolari dei marchi dei prodotti importati. La società spedizioniere doganale impugnò l’atto e la CTP accolse il ricorso ritenendo che il presupposto avviso di accertamento fosse privo di adeguata motivazione e quindi inidoneo a fondare la sanzione. In appello l’Amministrazione contestò la decisione, ma la CTR ritenne che non avesse specificamente censurato la statuizione sulle sanzioni e dichiarò inammissibile come nuova la deduzione svolta con memoria. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciò violazione degli artt. 53, 54 e 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il gravame investiva anche l’atto di irrogazione delle sanzioni e che il giudice d’appello aveva erroneamente ristretto il devolutum, trascurando che l’impugnazione dell’atto presupposto incideva anche sull’atto consequenziale e che, comunque, nell’atto di appello era stata chiesta la conferma dell’atto impugnato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione. Ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui, nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello va valutata sull’atto di impugnazione considerato nel suo complesso e che, quando il primo giudice abbia deciso su una questione preliminare assorbendo il merito, l’Amministrazione non ha l’onere di riproporre in appello le questioni rimaste assorbite. Nel caso concreto, inoltre, l’atto di appello conteneva la richiesta di riforma integrale della sentenza e la conferma dell’atto impugnato, sicché la CTR aveva errato nel ritenere non devoluta la questione relativa alle sanzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Nel contenzioso tributario i motivi di appello devono essere specifici, ma la specificità può risultare anche implicitamente dall’atto complessivamente considerato, purché in modo univoco.
Richiamato nel ricorso come norma processuale violata, in collegamento con la disciplina dell’appello tributario.
L’onere di specifica riproposizione riguarda l’appellato e le questioni non esaminate perché assorbite, non le statuizioni espressamente respinte, per le quali opera l’impugnazione o il giudicato interno.
La disposizione è richiamata in via analogica: la riproposizione in appello attiene alle sole questioni assorbite o non esaminate, non a quelle espressamente rigettate.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione dedotta è stata prospettata come nullità della sentenza per erronea applicazione delle regole processuali sull’ambito dell’appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario la specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali: è sufficiente che dall’atto di impugnazione, letto nel suo complesso, emerga in modo univoco la censura rivolta alla sentenza di primo grado.
- L’onere di specifica riproposizione ex art. 56 d.lgs. n. 546/1992 riguarda l’appellato e solo le questioni rimaste assorbite o non decise; non riguarda le statuizioni espressamente respinte, che possono essere rimesse in discussione solo con impugnazione o mediante acquiescenza.
- Nel giudizio tributario, l’impugnazione dell’atto presupposto può estendersi, per effetto riflesso, anche all’atto consequenziale quando il secondo dipenda funzionalmente dal primo.
- Quando l’Amministrazione appelli una decisione favorevole al contribuente, la richiesta di riforma della sentenza e di conferma dell’atto impugnato può essere sufficiente a devolvere al giudice di appello le questioni di merito non esaminate perché assorbite in primo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22459/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22461/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22462/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22468/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22475/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22480/2023 del 26/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →